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Volkswagen .............che delusione !!!!!!!!!!!

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  • Volkswagen .............che delusione !!!!!!!!!!!

    Saluto tutti i forumisti con i quali da anni scambiano idee ed impressioni da appassionati di automobili,e con taluni la "passione" per il marchio Volkswagen. Purtroppo, con grande delusione da parte mia,ho dovuto ricredermi sia sulla affidabilità che sulla serietà di Volkswagen Italia. Di seguito vi illustro l'accaduto :
    15/08/2007 Carichiamo macchina e bagagli per partire con famiglia al seguito,usciamo dall'autostrada e dopo un paio di kilometri si accende la spia
    grave avaria motore arrestare immediatamente l'auto. Fermatomi rischiando non poco ,di notte su uno stradone buio ,senza corsia
    emergenza ,erano circa le 10,30 di sera,potete immaginare il disagio ed il rischio per tutti gli occupanti. Chiamo immediatamente il
    servizio mobilità Volkswagen. Intorno alle ore 11,30 arriva il carro attrezzi,il carrista mette in moto l'auto e dal motore viene emesso
    un suono di ferraglia terrificante,il guasto sembra effettivamente grave. Imbarco saltato,evviva,si ritorna a casa alle 4 del mattino.
    16/08/2007 All'alba chiedo notizie della mia auto,mi comunicano che la mia auto verrà ricoverata nel pomeriggio presso l'Officina XXXXXXXXX di XX
    Ore 14,00 Chiamo l'Officina XXXXXXXXXX e chiedo notizie ,mi viene risposto che l'officina il giorno dopo chiude per ferie, che il danno
    sembra grave e se ne riparla tra 15 gg. Chiamo immediatamente il servizio mobilità chiedendo come è possibile che l'auto sia stata
    portata in una Officina che stava chiudendo per ferie,richiedo che la stessa venga spostata in una officina operativa,possibile mi viene
    risposto ma a sue spese. Incredibile direte voi,è solo l'inizio. Cerco contatto con la Concessionaria XXXXXXXXXXX per avere ragguagli
    ed esternare il rammarico per l'accaduto,chiuso per ferie. Dopo ennesime prove parlo con il call center che ottiene da non sò quale meglio
    identificato funzionario l'autorizzazione a spostare "gratuitatmente",l'auto in una officina funzionante. Con l'occasione faccio presente che
    mi trovo a piedi , che la mia Passat Variant 170 CV DSG con 7700 (settemilasettecento esatto KM) e 10 mesi di vita prezzo di listino
    Euro 38.000 è ancora in attesa di visita preventiva e che necessito di una auto in sostituzione,mi viene risposto che il contratto prevede
    se disponibile, una Lupo per 3 giorni , con rientro alla scadenza . Faccio presente la presunta gravità del danno e le mie esigenze immediate di mobilità.
    17/08/2007 Mi viene comunicato che l'auto verrà trasferita presso l'Officina YYYYYY ,la quale al più presto cercherà di effettuare l'eventuale
    riparazione. L'auto arriva al meccanico nella tarda mattinata. Ispezionata al pomeriggio il meccanico mi dice il danno è grave ma
    non ha ancora chiaro se il problema riguardi la parte superiore (testa) o il basamento cilindri ,di rassegnarmi a qualche giorno di
    attesa solo per la diagnosi.
    Chiamo il servizio mobilità e chiedo l'autorizzazione al noleggio visto l'impossibilità in tempi ragionevoli al rimedio del difetto.Mi viene
    ribadito il concetto del "contratto",ribadisco il concetto del "cliente". In precedenza ho posseduto auto di tutte le marche,ed ho sempre
    ricevuto l'auto in sostituzione ,anche per banali problematiche. Prendo atto dell' assenza di una semplice politica di cortesia da parte di
    Volkswagen Italia e comunico all'addetto che immediatamente mi recherò presso il noleggio aperto più vicino alla mia abitazione e
    che noleggierò l'auto con caratteristiche funzionali ,cambio automatico in particolare,e dimensionali simili alla mia vettura .
    Detto fatto mi mobilito,non facile in periodo di ferragosto,e trovo soltanto e per puro caso una classe C berlina ,la noleggio.
    18/08/2007 Il meccanico smonta la zona della testa ma l'anomalia non si trova,il preoccupante rumore non permette di mettere in moto per timore di aggravare
    le cose. Ci vuole un altro giorno. Ho gia perso 4 giorni di ferie non posso attendere oltre,si parte con l'auto a nolo.Preannuncio raccomandata
    a Volkswagen Italia dove ribadirò le cose accadutemi e richiesta di soddisfazione.
    Arriva la telefonata del meccanico,il danno è grave si è distaccato un elemento evidentemente difettoso dell'albero di bilanciamento del motore CHE
    andando in circolo ha danneggiato tutto l'insieme. Diagnosi infausta : MOTORE DA SOSTITUIRE.
    27/08/2007 Spedisco raccomandata con la sintesi di quanto accaduto e comunico quanto anticipato telefonicamente,richiedendo il rimborso dei costi da me
    sostenuti per il noleggio ,e ,non sapendo ancora esattamente entità e soluzione del problema faccio presente la richiesta di rescindere il contratto di acquisto.
    vedi allegato A.
    30/08/2007 Arrivo a casa e mi reco all'Autofficina YYYYYYYY ....................ecco come si presenta la mia auto (vedi foto A). Senza parole non posso non prendere atto
    dell'"autopsia" che stà subendo la Passat,il meccanico mi informa che Volkswagen non sostituirà nemmeno l'intero motore, ma soltanto il basamento gruppo cilindri
    costringendolo ad una titanica impresa di ricomposizione di parte del motore preesistente con il ricambio . altra raccomandata vedi allegato B.
    Contemporaneamente il mio Avv. XXXXXXXXxX ,comunica alla Concessionaria,ad Volkswagen Italia, ed alla casa madre in Germania, l'accaduto chiedendo
    come sancito in applicazione di quanto stabilito dall’ Art. 1519 -quater del Decreto legislativo 24/2002 del 02/02/2002 e ribadire che richiedo la recessione dal contratto, con restituzione della
    Somma pagata,oppure in alternativa
    la sostituzione completa dell'auto in quanto la rigenerazione propostami non è in grado di riportare le condizioni di integrità e di parificazione allo stato di "come nuovo".
    La stessa legge cita anche come causa aggravante il tempo necessario alla riparazione. Deduco quindi e pongo alla vostra attenzione questa riflessione
    un motore rotto per difetto di costruzione in un automobile con 7700 km si può definire "grave danno", oppure è secondo voi un accessorio non fondamentale??
    Primi giorni di settembre :
    Ricevo una telefonata dalla Volkswagen Italia dove molto sommariamente, e senza alcun approfondimento,mi viene semplicemente annunciato che Sua eminenza
    Volkswagen Italia valuterà, in via del tutto eccezzionale, la possibilità di rimborsarmi il costo del noleggio. Rinfrancato parzialmente dalla possibilità della possibilità
    di avere un interlocutore attendo fiducioso un contatto.
    08/09/2007 Disattendendo quanto annunciatomi telefonicamente ricevo lettera da Volkswagen Gropup Italia S.p.a. firmata, sig. R.xxxxxx e S.xxxxxx,mi si comunicava che
    la V.G. avrebbe onorato soltanto il 50 % del costo del noleggio,.............................senza parole.
    L'officina chiude per ferie
    Sono costretto a rinoleggiare l'auto, in quanto la data di restituzione dell'auto è vaga.
    Mi reco nell'officina diverse volte e vedo la difficoltà e la complessità della riparazione,bisogna ricostruire il prodotto,solo per estrarlo bisogna smontare l'avantreno,
    distaccare ogni tipo di collegamento elettrico,smontare il cambio vedi foto allegata.................................senza parole. La spesa di noleggio da me anticipata
    è stata di oltre 2000 Euro.
    28/9/2007 Mi telefonano che l'auto è pronta,ore 15,00 ritiro l'auto presso l'officina autorizzata che mi consegna un plico di 3 pagine ,con l'elenco delle parti sostituite per
    un ammontare totale di euro 3425,00, a carico dell importatore ovviamente, faccio 4 km,....si accende la spia anomalia motore recarsi immediatamente in officina,
    mi reco in officina scendo dall'auto.........tralascio le imprecazioni,l'officina ZZZZZZZ ,attacca il tester e c'è un problema alla turbina,ma loro non hanno posto
    bisogna riportarla all'altra officina.......................................... .CONTINUA
    Le mie riflessioni al momento :
    1) le macchine si possono rompere tutte ,quando hanno un problema grave ,che riguarda il motore nella sua
    complessità ,ed il tempo di riparazione non è congruo VANNO SOSTITUITE E BASTA non è giusto scaricare sull'officina di turno l'onere
    del rimedio. Ho comprato un auto di costruzione tedesca e mi ritrovo un mezzo ricostruito artigianalmente, esiste una legge ,rispettatela.
    Dopo 43 giorni consecutivi di ricovero in officina sono di nuovo a piedi....................
    2) Volkswagen Group l'unica parola che mi viene in mente è VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!!!
    3) Confido esclusivamente nella casa madre in Germania ,e voglio sperare in un intervento risolutore da parte loro che possa farmi ricredere
    su questo menefreghismo incompetente dei loro referenti italiani.
    Gli allegati con i nomi delle società e delle persone coinvolte,anche se qualcuno non lo meriterebbe,sono per il momento secretati in attesa di avere ben
    chiara la posizione della Concessionaria e della fabbrica Volkswagen a riguardo. Se leggerete il contenuto della presente vorrà dire che questo mio ennesimo tentativo di
    chiarimento sarà stato vano, e non potrò che confermare la mia opinione sulla pochezza e sulla inaffidabilità del marchio Volkswagen.
    File allegati
    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
    Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

  • #2
    : il tutto è a dir poco vergognoso e scandaloso!

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    • #3
      Tutto questo mi lascia senza parole, davvero. Leggendo sulle riviste specializzate si capisce come stanno andando le cose...anche le case più blasonate iniziano a trattare i clienti...come semplici "clienti" (scusate il gioco di parole).
      Non sò voi, ma da una concessionaria pretendo di essere "cullato" e trattato bene, anche perchè, se bisogna parlare di prezzi, ritengo che ormai sconti e agevolazioni varie siano abbastanza allineate fra concessionaria e concessionaria.
      Quello che fa la differenza è quello che accade dopo l'acquisto dell'auto, ovvero, l'assistenza.
      Per ste cose sono molto pignolo e anche le piccole cose mi fanno girare le ......
      Oggi, per esempio, ho ritirato la mia passat dal primo controllo dopo i primi 1500km...avevo richiesto che mi impostassero i service ogni 15000km...salgo in auto...e verifico che sono rimasti impostati i tagliandi per il service Long Life. Ma dico, se ti faccio esplicita richiesta della cosa, perchè non lo fai??
      Lo sò che incazzarsi per questo è forse esagerato...ma li pago per quello che fanno...e anche a caro prezzo!
      Cmq tienici aggiornati sulla questione perchè penso che possa interessare molti di noi, per capire come ci tratta mamma VW.
      Cmq mi dispiace per l'accaduto e per tutti i disguidi...spero vivamente che la cosa si possa risolvere per il meglio!


      PS
      Incorcio le dita perchè anche io ho una Passat : ...ma solo con il 140cv...
      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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      • #4
        Guardate..... io oramai quando entro in concessionaria mi vien da imprecare tutte le volte, perchè so che mi faranno qualche cavolata!! e cosi sempre è... sarò io sfortunato nella scelta ma cavolo... tutte io le becco?? a mio avviso come tutela ne abbiamo quasi zero... :

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        • #5
          Ogni commento è inutile.Il comportamento sostenuto da vw italia è sicuramente disdicevole.Per quello che mi riguarda dovevi avere l'auto sostitutiva per tutto il periodo della riparazione e ,cmq ,del fermo auto(che colpa ha il cliente se l'officina chiude per ferie??)e,cosa importante,la sostituzione dell'intero blocco motore.Coraggio Massi,fatti valere,sono con te .

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          • #6
            Auguri....mi spiace molto : : : :

            Peccato che i lavori si fanno da se sulla propria auto, così si sà quello che si cambia, oppure minacciare le officine di star lì, mentre eseguono il lavoro...


            ....Ma pultroppo, ben pochi sono meccanici (e poi bisogna saperci fare) e non si può minacciare le concessionarie x rimanere in officina....ci affidiamo alle loro parole e i loro fogli....

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            • #7
              contatta quattroruote ed altro a volte funziona, comunque non gliela far passare liscia.
              Mi dispiace è da un pò chel o penso ma dopo quello che mi è successo in questi giorni, niente al tuo livello ma vengo da 2 anni e mezzo di tribolazioni con una polo, sono sicuro, mai più volkswagen : : mi piacciono moltissimo sono ottime auto ma l'assistenza è indegna.
              Mio padre è gia passato alla concorrenza e qualche difetto l'ha avuto ma non è mai rimasro a piedi, l'ultima volta gli hanno dato una macchina identica ma benzina e per farsi perdonare gli hanno detto la benzina la offriamo noi non si preoccupi : : ci scusi per il disagio.
              A me se vuoi la macchina sono 50 euro al giorno e ce la riporti con il pieno : :
              Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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              • #8
                Pensare che quando ritirai la prima Panda Citivan nuova,aveva il serbatoio mal saldato.Ebbene mi diedero una Punto Van x 15 gg senza spese...qui siamo all'estremo opposto!!!

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                • #9
                  ASSURDO....bella assistenza che ci ritroviamo...io se fossi in te scriverei una bella lettera alla volkswagen italia intimandola di porre rimedio a tale situazione...con la minaccia di raccontare l'accaduto alla maggiori riviste del settore auto...se questo non funziona li devi s......are su tutte le riviste auto quattroruote automobilismo al volante...si insomma tutte...vedrai che qualcosa si muoverà!!!
                  The White Club n° 182

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                  • #10
                    soloperpassione, davvero roba da matti.. : .. anche se non serve a nulla, mi spiace tanto per te.. :roll:
                    Comunque mi par di capire che non mollerai tanto facilmente, e fai bene come hai fatto anche a prender l'avvocato: questo è un grave danno (che per carità può capitare) a cui purtroppo si aggiunge il forte disagio (questo invece si poteva evitare) dell'avvenuto noleggio a tue spese oltre che dell'iter da te intrapreso.. : .. ovvio che non potevi fare altrimenti..

                    Tanta solidarietà ed un forte in bocca al lupo, non fargliela passare liscia e tienici aggiornati.. :

                    :
                    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                    • #11
                      Roba da pazzi!! Scrivi alle riviste, fai il mazzo a questi cialtroni!! : :
                      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                      • #12
                        E' indescrivibile

                        Io non mi posso lamentare del trattameto che ho avuto da verona quando ho avuto problemi gravi, c'è comunque da tenere presente una cosa:

                        è fondamentale la persona dell'officina che prende contatto con Verona.
                        A me la testa l'han cambiata in totale granazia pur essendo passati i 2 anni mentre ad altri hanno applicato la correntezza.
                        sigpic

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                        • #13
                          :
                          scrivi anche a "mi manda Raitre" e invia per conoscenza al conce e alla casa
                          MAX solidarietà
                          Tienici informati
                          :
                          Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                          • #14
                            Ringrazio tutti per la comprensione, venerdì l'avvocato citerà la concessionaria e vedremo in causa cosa succederà,al momento l'auto è ferma in officina per il sensore turbo ,quindi se facciamo due conti sono .............................oltre 49 GIORNI continuativi senza l'auto.....................................Per il resto ho scritto a mi manda rai tre,Altroconsumo, alla commissione europea sull'applicazione delle legge sui diritti del consumatore. D'altronde non intendo rigirare il pacco a nessun altro,per cui l'auto se la riprendono loro,punto e basta. Ragazzi posso assicurarvi che un menefreghismo come quello ostentato da Volkswagen Italia non mi è mai capitato di trovare. Devo pensare purtroppo che la cosa non sia casuale,ma uno stile metodologico di operare,sperano nel tuo abbandono . Ho mandato un dossier di oltre 21 pagine in Germania ,vedremo anche loro cosa ne dicono.Di seguito pubblico la legge :

                            DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
                            Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.(GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)

                            testo in vigore dal: 23-3-2002

                            IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                            Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                            Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
                            Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
                            Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                            Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
                            Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
                            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
                            Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                            Emana
                            il seguente decreto legislativo:

                            Art. 1.
                            Disciplina della vendita dei beni di consumo

                            1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:

                            "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
                            1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
                            - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

                            Ai fini del presente paragrafo si intende per:
                            a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
                            b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
                            1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
                            2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
                            3) l'energia elettrica;
                            c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
                            d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
                            e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
                            f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

                            1519-ter (Conformità al contratto).
                            - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
                            Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
                            a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
                            b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
                            c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
                            d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
                            a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
                            b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
                            c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

                            1519-quater (Diritti del consumatore).
                            - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
                            a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
                            b) dell'entità del difetto di conformità;
                            c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
                            a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
                            b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
                            c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
                            a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
                            b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

                            1519-quinquies (Diritto di regresso).
                            - Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

                            1519-sexies (Termini).
                            - Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

                            1519-septies (Garanzia convenzionale).
                            - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
                            a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
                            b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

                            1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
                            - È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

                            1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).
                            - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".


                            Art. 2
                            Norme transitorie

                            Testo in vigore dal 23-03-2002

                            1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e a i contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

                            2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519 septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

                            Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



                            Avvertenza:
                            - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

                            Note alle premesse:
                            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
                            - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
                            - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge:

                            "Art. 1. –
                            1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
                            2. (Omissis).
                            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
                            "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
                            96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
                            1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
                            1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
                            1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
                            1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
                            1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
                            1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
                            1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
                            1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
                            1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
                            1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
                            1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
                            1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
                            1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali".

                            - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge così recita:
                            "Art. 14 (Decreti legislativi).
                            1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
                            2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
                            3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
                            4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
                            Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                            Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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                            • #15
                              soloperpassione, sono sicuro che qualcosa si muoverà, non mollare e soprattutto tienici informati, per quanto mi riguarda l'unica soluzione era sostituzione motore e auto sostitutiva...

                              Speriamo in bene...siamo tutti con te!
                              ...

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                              • #16
                                soloperpassione, hai tutta la mia comprensione per quello che è successo.. e mi chiedo a quanti altri sarà capitato che però non hanno (o non sanno) modo di dirlo e raccontarlo. hai fatto bene a muoverti con l'avvocato, l'unico modo per far valere i tuoi diritti. e fatto bene a scrivere lettere in giro. questi comportamenti vanno s......ati. è l'unico modo!

                                P.S. se riesci prova a ridurre il post sulla legge agli articoli interessati, o magari allegala.. così è un degheio leggere tutto! :
                                sigpic

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                                • #17
                                  Originariamente inviato da Wilkie
                                  soloperpassione, hai tutta la mia comprensione per quello che è successo.. e mi chiedo a quanti altri sarà capitato che però non hanno (o non sanno) modo di dirlo e raccontarlo. hai fatto bene a muoverti con l'avvocato, l'unico modo per far valere i tuoi diritti. e fatto bene a scrivere lettere in giro. questi comportamenti vanno s......ati. è l'unico modo!

                                  P.S. se riesci prova a ridurre il post sulla legge agli articoli interessati, o magari allegala.. così è un degheio leggere tutto! :

                                  Hai ragione ecco la parte succulenta:

                                  1519-quater (Diritti del consumatore).
                                  - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
                                  a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
                                  b) dell'entità del difetto di conformità;
                                  c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
                                  a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
                                  b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
                                  c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
                                  a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
                                  b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
                                  Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                                  Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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                                  • #18
                                    soloperpassione, ieri notte ho pensato ad una cosa (e dormire, no? )
                                    Visto che loro pensano che tu sia una goccia in mezzo al mare di clienti, magari fai anche presente in una delle tue svariate lettere alla "signora" VW che hai portato a conoscenza di questo fatto un forum con 2000 iscritti possessori di VW..potrebbe sempre aiutare...

                                    Ciao e in bocca al lupo!
                                    ...

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                                    • #19
                                      Originariamente inviato da paggyGTIDSG
                                      soloperpassione, ieri notte ho pensato ad una cosa (e dormire, no? )
                                      Visto che loro pensano che tu sia una goccia in mezzo al mare di clienti, magari fai anche presente in una delle tue svariate lettere alla "signora" VW che hai portato a conoscenza di questo fatto un forum con 2000 iscritti possessori di VW..potrebbe sempre aiutare...

                                      Ciao e in bocca al lupo!
                                      Ti ringrazio dell'attenzione questo è l'ultima comunicazione che ho inviato:
                                      File allegati
                                      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                                      Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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                                      • #20
                                        Solo per Passione, ti capisco benissimo...
                                        visto che anche a me hanno smontato il motore della mia ex Golf 1.6 FSI...
                                        anzi, nel mio caso (come scrivevo 1 settimana fa nel topic rumore dopo messa in moto) l'hanno proprio smontato tutto, pezzo per pezzo, per sistemare la catena rumorosa (poi si scoprì che c'era un richiamo della VW) e per trovare il motivo del consumo olio.
                                        La catena la misero "temporaneamente" a posto, visto che dopo poco tornò uguale a prima, e il motivo del consumo olio non fu scoperto.
                                        Ma il mio motore era porprio smontato tutto, vicino al ceppo che lo sorreggeva c'era un carellino con su non quante viti, mi immagino il povero disgraziato che doveva rimontare il tutto....
                                        Come dicevo, visto che dopo poco la catena era uguale a prima, e si prospettavano altri interventi, e che cambiai lavoro per diventare agente di inter-scambio nazionale, presi l'occasione e la cambiai, anche perchè di girare officine ero stufo, e non ottenevo nulla.
                                        Io ho risolto così, e anche nel mio caso, quando il motore era smontato in officina, i ragazzi che ci lavoravano su sembravano tutt'altro che esperti...
                                        facevano i lavori con davanti il computer con le istruzioni, passo passo.....
                                        nelle officine oramai i meccanici veri non esistono più, esiste solo gente che cambia pezzi e stop.
                                        ti auguro imbocca al lupo!
                                        ciao
                                        Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
                                        Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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