“In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.
CASSAZIONE CIVILE SENT. N. 7419 DEL 26 MARZO 2009
“L’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento"
CASSAZIONE PENALE SENT. N. 11131 DEL 13 MARZO 2009
Alla luce delle suddette recenti pronunce della Cassazione, pertanto, gli autovelox devono sempre essere segnalati. Con la succitate sentenze la Suprema Corte mette uno stop agli autovelox utilizzati in maniera scorretta, solo al fine di rispondere alle esigenze di cassa dei Comuni o delle società private che hanno in appalto il servizio. Quindi, gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. In caso contrario gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall'autorità giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano l'incriminazione per truffa.
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