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In buona sostanza, con questa preoccupante sentenza, il giudice di legittimità ha pure deciso di svolgere una funzione paralegislativa che, sino a prova contraria, non gli compete.<O></O>
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<ST1>La Corte</ST1>, infatti, ha ritenuto di esonerare l’organo amministrativo, il Prefetto, dall’obbligo legislativamente previsto (art. <st1:metricconverter w:st="on" productid="3 L">3 L</st1:metricconverter>. 241/1990) di motivare il “prodotto” di quello che la stessa Corte non può non riconoscere essere un procedimento amministrativo e che, pudicamente, si è astenuta dal qualificare.<O></O>
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Ciò è avvenuto, guarda caso, quasi contestualmente all’obbligo di versare 38 euro per impugnare dinanzi al Giudice di Pace un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto; infatti, sino al 31.12.2009 il ricorso giudiziario non prevedeva questo esborso.
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Ma, se si autorizzano le amministrazioni comunali a raddoppiare l’importo della sanzione a carico del ricorrente in via amministrativa (con l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto) senza motivare in alcun modo il perché di tale scelta, è evidente che, più che disincentivare l’impiego di tale economico strumento di difesa per il soggetto sanzionato, lo si sta di fatto abrogando costringendo a percorrere sin da subito la via giudiziaria.<O></O>
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Al riguardo poi, se è vero che il soggetto sanzionato può agire senza la necessità della difesa di un avvocato è pur vero che, in caso di esito del giudizio a questi favorevole, non potrà comunque recuperare neppure i 38 euro di spesa viva documentabile, dato che solo la presenza del professionista legittima la richiesta del pagamento delle spese. <O></O>
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Cosicché, in un paese dove a tutt’oggi sono stati innumerevoli gli scandali emersi relativamente all’abusivo uso di strumenti per il controllo della velocità al fine di rimpinguare le casse comunali, si assiste finanche alla decisione in oggetto, la quale rappresenta una ferita ingiustificabile alla tutela dei diritti del cittadino.<O></O>
Ma vi è di più.
Con la stessa sentenza è stato persino sostenuto che la mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto esplicita richiesta nel ricorso al Prefetto non può comportare l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso organo (Prefetto), in totale difformità alle pronunce nn. 5467/2008 e 4019/2007 della Cassazione a sezioni semplici.<O></O>
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C’è da augurarsi che l’orientamento introdotto con la recentissima sentenza in commento possa essere non condiviso dai giudici di merito e presto riveduto dalla stessa Suprema Corte.
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Ciò premesso, Vi allego il documento in formato Word contenente sia le due massime che il testo in forma integrale della sentenza stessa.<O></O><O></O>
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