- Ove era prevista la sanzione da € 19,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 21,00 a € 85,00
- Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 35,00 a € 143,00
- Ove era prevista la sanzione da € 40,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 43,00 a € 85,00
- Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 71,00 a € 286,00
- Ove era prevista la sanzione da € 81,90 a € 164,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85,00 a € 172,00
Elenco delle sanzioni amministrative oggetto del solo arrotondamento laddove necessario:
Articolo 7, comma 14, ultimo periodo
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 7, comma 15-bis
Sanzione da € 652,00 a € 2620,00
Articolo 23, comma 13-bis
Sanzione da € 4.000,00 a € 16.000,00
Articolo 79, comma 4 ultimo periodo
Sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00
Articolo 85, comma 4-bis
Sanzione da € 70,00 a € 280,00
Articolo 86, comma 2
Sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00
Articolo 86, comma 3
Sanzione da € 70,00 a € 280,00
Articolo 97, comma 7
Sanzione da € 131,00 a € 524,00
Articolo 97, comma 8
Sanzione da € 65,00 a € 262,00
Articolo 97, comma 9
Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00 *
*(Importo già corretto per precedente errore materiale nella circolare ministeriale).
Articolo 97, comma 11
Sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00
Articolo 97, comma 12
Sanzione da € 327,00 a € 1.311,00
Articolo 97, comma 13
Sanzione da € 65,00 a € 262,00
Articolo 116, comma 13-bis
Sanzione da € 516,00 a € 2.065,00
Articolo 143, comma 11
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 143, comma 12
Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 271,00 a € 1.084,00
Articolo 145, comma 10
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 146, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 148, comma 15
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 148, comma 16
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 168, comma 9
Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00
Articolo 168, comma 9-bis
Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,00 a € 1.377,00
Articolo 168, comma 9-ter
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 170, comma 6
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 171, comma 2
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 172, comma 8
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 172, comma 9
Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 34,00 a € 138,00
Articolo 173, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,00 a € 275,00
Articolo 174, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 174, comma 5
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 174, comma 7-bis
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00
Articolo 178, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 178, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 178, comma 4-bis
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,00 a € 6.507,00
Articolo 179, comma 2-bis
Sanzione da € 800,00 a € 3.200,00
Articolo 179, comma 3
Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 688,00 a € 2.754,00
Articolo 189, comma 5
Sanzione da € 250,00 a € 1.000,00
Articolo 191, comma 4
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 138,00 a € 550,00
Articolo 213, comma 2-ter
Ove era prevista la sanzione da € 1.549,37 a € 6.197,48 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.549,00 a € 6.197,00
Articolo 214, comma 1
Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00
Articolo 214, comma 8
Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,00 a € 2.628,00
- Ove era prevista la sanzione da € 102,90 a € 205,80 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 107,00 a € 214,00
- Ove era prevista la sanzione da € 127,05 a € 509,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 132,00 a € 530,00
- Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143,00 a € 573,00
- Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 282,00 a € 1.128,00
- Ove era prevista la sanzione da € 287,70 a € 1.441,65 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 300,00 a € 1.501,00
- Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 357,00 a € 1.433,00
- Ove era prevista la sanzione da € 541,80 a € 2.168,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 564,00 a € 2.257,00
- Ove era prevista la sanzione da € 576,45 a € 2.884,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 600,00 a € 3.003,00
- Ove era prevista la sanzione da € 631,05 a € 2.548,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 657,00 a € 2.653,00
- Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 683,00 a € 2.736,00
- Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 716,00 a € 2.867,00
- Ove era prevista la sanzione da € 1.083,60 a € 4.337,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.128,00 a € 4.515,00
- Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.693,00 a € 6.774,00
- Ove era prevista la sanzione da € 2.168,25 a € 8.676,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.257,00 a € 9.032,00
NB. La metà del massimo non si arrotonda
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