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Cartello stradale privo degli estremi dell'ordinanza........

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  • Cartello stradale privo degli estremi dell'ordinanza........

    L'art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, prescrive che i per i segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

    Si tratta di una norma importante, che rimane, però, pressoché inosservata da parte della amministrazione comunale che, in qualità di Ente proprietario della strada, posiziona, di frequente, segnaletiche irregolari, né interviene a regolarizzare quelle esistenti.

    E perché si tratti di mera irregolarità, come molti giudicanti sono portati a ritenere, è necessario che a monte esista un provvedimento che attribuisca efficacia prescrittiva ad un segnale che, altrimenti, resterebbe incapace di spiegare i propri effetti.

    Di pari gravità risulta poi l'operato del Corpo di Polizia Municipale laddove elevi contravvenzioni senza verificare la regolarità della segnaletica e, soprattutto, se questa, spesso collocata per soddisfare esigenze temporanee, abbia ancora motivo di esistere.

    L'importante monito segue una pronuncia del Giudice di Pace di Roma che ha accolto il ricorso di un avvocato, in giudizio in autodifesa, al quale era pervenuto un verbale di accertamento di violazione perché il di lui motoveicolo sostava in divieto di fermata nei pressi del Tribunale Penale della Capitale.

    "Per tutti i verbali che fanno riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell'ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l'amministrazione comunale provi l'esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in caso negativo, l'annullamento del verbale".
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

    SEZIONE QUARTA


    nella persona dell'Avv. Adriana Cosenza ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al N.° 39401/03 del ruolo generale degli Affari Civili

    TRA

    (dati non riportati per privacy)

    Ricorrente

    E

    COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore ñ piazza del Campidoglio n.1

    Resistente

    Conclusioni come da verbale di udienza

    Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione n. 203302202 del 16 dicembre 2002

    FATTO E DIRITTO

    Il Pacifici ha proposto opposizione avverso il provvedimento sopra descritto chiedendone l'annullamento in quanto la segnaletica è priva della indicazione prevista dall'art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

    La P.A. regolarmente avvisata non si è costituita.

    La causa dopo un rinvio per consentire la documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell'evento, è stata contestualmente decisa all'udienza del 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.

    Si osserva: l'opposizione può essere accolta atteso che il ricorrente ha dimostrato mediante il deposito di fotografia che la segnaletica è priva delle indicazioni di cui all'art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; tenuto conto anche del fatto che il Comune non costituito, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle argomentazioni dell'istante.

    Motivi di opportunità consigliano la compensazione delle spese.

    P. Q. M.

    Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato (v.a.v. n. 203302202 del 16.2.02).

    Spese compensate

    Così deciso il 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.

    Sentenza depositata il 26.2.04

    Roma, lì 26/02/04

    Il Giudice di Pace

    Adriana Cosenza
    sigpic

  • #2
    io lo sapevo già che deve essere apposto anche il n. dell'ordinanza, ma che qualcuno fosse riuscito a farsi annullare la multa
    l'unico problema che il personaggio era già un avvocato..... :
    ciao
    ste
    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
    Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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    • #3
      Stefano, il problema sarebbe scrivere l'eventuale ricorso?
      Mica c'è bisogno di essere avvocati per quello....
      sigpic

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      • #4
        Attenzione a non tener più conto minimamente della suindicata sentenza del Giudice di Pace di Roma del 26.02.2004, in quanto del tutto superata, anzi contraddetta dalla Cassazione.

        Infatti, la Suprema Corte di Cassazione con le recenti sentenze n. 8660 del 13.04.2006, n. 7125 del 29.03.2006 e n. 3962 del 22.02.2006 ha reiteratamente sostenuto che in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione, non determina la illegittimità del segnale, e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare.

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        • #5
          eh si in effetti.. un seganle è sempre un segnale... mica si starano...

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          Sto operando...
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