Nell’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada vengono anche indicate le misure di abbuono da calcolare in caso di riscontrato superamento dei limiti di velocità ammessi. Lo trascrivo testualmente:
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Ora, con i Tutor si applicano le tolleranze previste dall’appena trascritto comma 2. o dal successivo comma 3.?
Teoricamente, secondo il comma 2., nelle tratte autostradali controllate da tale sistema, sarebbe consentita una velocità media effettiva sino a 137 Km/h (137 – 5% = 130), mentre la riduzione prevista dal comma 3. non renderebbe passibile di sanzione una velocità media effettiva addirittura fino a 153 Km/h (153 – 15% = 130).
Sembrerebbe logico applicare alle risultanze dei tutor le stesse regole valevoli per gli autovelox e quindi operare una riduzione del 5%, atteso che il comma 2. si riferisce a qualunque tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura della velocità. Tuttavia non manca chi ha sostenuto che, allorquando il Sicve Tutor viene impiegato ai fini del calcolo della velocità media su un determinato tronco stradale, debbano trovare impiego per analogia le tolleranze di cui al comma 3. e ciò sarebbe finanche avvalorato da quanto diramato nell’ultima parte della CircolareMin. interno n. 26352 del 3/08/2007, in relazione alla quale sono anche sorti ulteriori interrogativi.
La questione può anche essere seguita molto semplicemente qui:
http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=192830&chiuso=&
Senonché, si è venuta a determinare una confusione tale per cui anch’io ho ricordato nel tempo che per i tutor valesse la riduzione del 15% anziché quella del 5%. Ma essendosi presentato un paio di giorni fa un caso concreto da esaminare (multa a 138 orari con decurtazione del 5% in tratto autostradale controllato da tutor), da attenta riflessione io propendo decisamente per l’applicazione dell’abbuono nella minor misura del 5%.
Ciò mi sembra più corretto non solo sotto il profilo formale dato dal testo normativo, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto logico-pratico. Se infatti, con la decurtazione di legge, si dovessero consentire con i tutor velocità medie intorno ai 150 orari, si dovrebbero pure accettare implicitamente punte di 180 orari e passa Km/h; velocità assolutamente contrarie alla volontà del nostro legislatore!
Per correttezza, espongo quanto precede agli utenti di questo forum perché può essere accaduto che in passato io abbia sostenuto agli stessi ciò che oggi non ritengo più sostenibile alla luce di un esame più attento della questione oggetto di discussione.
Peraltro, si tenga conto che i Sicve Tutor ormai pullulano sempre più numerosi sulle nostre strade e non possiamo permetterci di non conoscere le regole di cui siamo noi stessi i destinatari!
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