chiedo scusa se mi intrometto in questo post, ma 2 anni fà presi una multa dalla polizia stradale in una strada di montagna con limite 50 Km/h, ora hanno cambiato il limite a 70 Km/h, si può fare qualcosa ? grazie.
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[VITTORIA] Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
chiedo scusa se mi intrometto in questo post, ma 2 anni fà presi una multa dalla polizia stradale in una strada di montagna con limite 50 Km/h, ora hanno cambiato il limite a 70 Km/h, si può fare qualcosa ? grazie.Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
In effetti sei un ragazzo decisamente sveglio e attento in quanto tanti legali si sono posti i tuoi dubbi, facendone oggetto di ricorso negli stessi atti giudiziari, ma la giurisprudenza si è espressa più volte a chiarimento del primo interrogativo.
Ti prospetto le massime di alcune recenti pronunce della Cassazione:
Cass. civ., sez. I 12-10-2006, n. 21918 (massima 3)
In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'articolo 3, comma secondo, del d.lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore. (Rigetta, Giud. pace Lodi, 25 Maggio 2001).
Cass. civ., sez. I 14-09-2006, n. 19780
In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante). (Rigetta, Giud. pace Genova, 18 Dicembre 2000).
E, addirittura:
Cass. civ., sez. I 21-03-2005, n. 6065
In tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dall'art.3, comma secondo, D.Lgs. n.39/1993, del nominativo dell'accertatore, individuato solo con la qualifica e l'aggiunta della dicitura "pro tempore", non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Con la sentenza da ultimo indicata la Cassazione ha finanche forzato l'interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 12-02-1993, n. 39, il quale dispone:
"1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile". (Nominativo che manca nel tuo verbale!)
Per quanto concerne la seconda domanda, vi è purtroppo da riconoscere che non esiste alcuna disposizione normativa che prevede la necessaria presenza di più agenti accertatori della/e infrazione/i alle regole del codice della strada.
I motivi di doglianza nella fattispecie sono ben altri. Abbi pazienza
Ultima modifica di Ospite; 24/03/2008, 14:42.
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Come precedentemente anticipato, ritorno sul 3D per fornire il mio supporto alle esigenze di aiuto di Alex 86. A tal fine, la mia esposizione sarà probabilmente molto lunga, ma ciò agevolerà la chiarezza generale e potrà risultare anche utile ad altri utenti nel caso in cui dovessero affrontare una situazione che abbia analogie con quella in discussione.
Nel caso in esame, ricordiamo che la Polizia Municipale Associata di …. contesta la violazione dell’ottavo camma dell’art. 142 C.d.S (superamento del limite di velocità di oltre 10Km/h ma di non oltre 40/km/h) giustificando la non immediata contestazione ex art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lettera e), riportando in verbale la seguente motivazione: “..la velocità viene rilevata al momento del passaggio del veicolo dinnanzi alla barra di rilevazione collocata nella postazione di accertamento. Pertanto gli agenti ivi presenti addetti alla vigilanza e controllo dello strumento non hanno la possibilità materiale di fermare il veicolo poiché l’accertamento del superamento della velocità è contemporaneo al passaggio del veicolo dinnanzi a loro”.
Per intanto Alex 86 avrà sicuramente notato che ci troviamo di fronte ad una “motivazione preconfezionata” e quindi studiata “a tavolino” dato che ivi si menzionano “agenti” presenti al momento dell’infrazione, mentre in altre parti dello stesso verbale si fa riferimento ad un solo agente accertatore, con l’individuazione del suo nome e cognome, ma non anche del relativo numero di matricola. Comunque….. ci si può anche evitare di lagnarsi di tale contraddittorietà dato che le ragioni di vera doglianza le analizzeremo da qui a poco!.
Mi pare opportuno evidenziare sin d’ora un importante motivo di opposizione al verbale di contestazione da far valere esclusivamente in via preliminare nel ricorso da proporre, ossia prima di entrare nel merito della questione vera e propria, e che rileverebbe l’infondatezza di quanto verbalizzato dalla detta Polizia Municipale nella suindicata motivazione in relazione alle caratteristiche dell’autovelox Traffipax-Speedophot impiegato (il prototipo è stato omologato dal Ministero del Lavori pubblici in data 06.08.1993). Si dovrebbe, in sostanza, contestare la circostanza che tale autovelox consentirebbe di rilevare l’infrazione soltanto al passaggio del veicolo dinanzi alla postazione di accertamento, atteso che trattasi di uno strumento il cui funzionamento si basa su onde Radar, le quali “rilevano la velocità di un veicolo in avvicinamento fino ad un chilometro di distanza, scattando la fotografia non appena lo stesso si trova a circa 25 metri dall’apparecchio”.
Ciò si evince dal sottostante link e da quelli in esso richiamati (del costruttore):
http://www.autovelox.net/page.asp?id=13&p=4
Tra l’altro, gli apparecchi di misurazione della velocità, sono dotati di un display sul quale viene segnalato il momento in cui l’apparecchio invia il segnale per lo scatto della fotografia e, quindi, a maggior ragione non appare giustificabile una mancata immediata contestazione dell’infrazione.
Detto ciò, riporto testualmente qui di seguito le importanti fonti normative da applicarsi nella fattispecie, ma che i verbalizzanti hanno completamente ignorato, in quanto scomode sia a loro che alle casse dei Comuni per i quali operano.
D.L. 20-06-2002, n. 121 (convertito con mod. in legge n. 168 del 2002), Art. 4.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (C.d.S.) Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di corsie di decellerazione e di accellerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade .
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Con le speciali disposizioni di cui al riportato art. 4 del D.L. n. 121/2002, vengono stabilite per la prima volta in Italia le specifiche regole che consentono l’impiego degli autovelox e strumenti simili (ambito territoriale ed eventuali ulteriori presupposti) senza che sia necessario procedere all’immediata contestazione, la quale era e rimane comunque un principio di carattere generale sancito dall’art. 200 C.d.S., da attuare ogni qual volta questa sia possibile, onde consentire il pieno esercizio del diritto alla difesa del presunto trasgressore.
Tale art. 4 si riporta poi all’art. 2 del C.d.S. che è necessario tenere presente per una migliore comprensione dell’intero contesto normativo che qui interessa e, pertanto, ho ritenuto di trascrivere per come ho trascritto tutto il testo in forma integrale.
Ma vi è di più.
Il Ministero dell’Interno (le cui direttive vengono pure richiamate in detto art. 4) è intervenuto per fornire gli specifici chiarimenti interpretativi dello stesso art. 4 (nel caso di Alex 86, cadono proprio come “il cacio sui maccheroni”) con la nota Circolare n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 del 08.04.2003 di cui offro il seguente link per poterne acquisire il testo integrale:
http://www.munipol.it/circolariministeriali/circolari_285.asp
Dal testo della norma e dagli stessi chiarimenti forniti del Ministero competente consegue che sulle strade urbane ad unica carreggiata, indipendentemente se siano assimilabili alle strade di quartiere o alle strade locali, non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’immediata contestazione, mentre sulle strade extraurbane ordinarie (strade ad unica carreggiata) o sulle strade urbane di scorrimento (strade a doppia carreggiata con intersezioni regolate da semafori) è possibile la contestazione differita solo per i tratti preventivamente individuati con decreto del prefetto competente per territorio. Naturalmente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la contestazione differita è sempre permessa senza che intervenga alcun decreto prefettizio.
Anche se più succintamente, gli stessi concetti vengono ribaditi in altra più recente Circolare del Ministero dell’Interno e precisamente nella n. M/2413-12 del 26 gennaio 2005, ove è testualmente riportato: “…, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste”.
Eccovi la circolare per esteso:
http://www.siapol.it/sezione.php?d=1201
Conseguentemente, tutti gli Uffici di Prefettura si sono adeguati alla legge e agli stessi chiarimenti ministeriali. Il link che vi riporto è uno dei tantissimi possibili esempi:
http://arianna.libero.it/search/abin/cache.pl?query=cache:rHMb9fKMh7gJ:http://www.jurislab.it/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3 D248+Circ.%20n.%20300/A/1/41198/101/3/3/9&url=http://www.jurislab.it/modules.php?name=News&file=article&sid=248
Per quanto precede, nel caso di Alex 86, se l’infrazione fosse avvenuta nell’ambito di un centro abitato 86, la Polizia Municipale avrebbe dovuto contestare immediatamente l’infrazione, mentre se fosse avvenuta all’esterno del centro abitato, la contestazione differita richiederebbe la preventiva esistenza di idoneo decreto prefettizio (dov’è?).
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Ma…, la Polizia Municipale in questione, si trincera in malo modo e furbescamente per i polli dietro l’art. 201, comma 1-bis, lett. e) del C.d.S., sul quale prevalgono indubbiamente le speciali regole statuite dal più volte citato art. 4.
Quanto sto sostenendo or ora lo si può comprendere pure dalla lettura di quanto statuito nientemeno che dalla Corte Costituzionale in più di un giudizio di legittimità costituzionale proprio dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e) del C.d.S. .
In uno di questi, deciso con ordinanza n. 155 del 2007, è stata sollevata la questione di costituzionalità della predetta disposizione normativa in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice di Pace di San Pietro Vernotico che doveva pronunciarsi sulla contestazione dell’infrazione stradale di cui all’art. 142, comma 8, C.d.S. accertata con apparecchiatura elettronica “Velomatic 512”.
In particolare, il G.d.P. rimettente ha osservato che la disposizione censurata consente, di derogare al generale principio della contestazione immediata, allorchè l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di apparecchi che consentono “ la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ”.
Cosicchè, l’amministrazione sarebbe legittimata a “ precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno stumento ” che “ per come è fatto e per come funziona ”, esclude “ il principio della contestazione immediata ”.
La Corte Cost., richiamandosi ad una sua precedente ordinanza, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità ribadendo come “ l’uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2003, n. 121 …”
Ecco la pronuncia in forma integrale:
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&T rmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1
Per altro verso, il verbale è molto probabilmente pure illegittimo in quanto è stata utilizzata un’apparecchiatura che, quanto meno dalle indicazioni del verbale, non risulta tarata secondo i dettami previsti dalla legge n. 273 del 1991 e, pertanto, in mancanza di idoneo certificato di taratura dell’apparecchiatura stessa (rilasciabile da un centro SIT) è del tutto inattendibile ogni misurazione con essa effettuata.
Sulla taratura degli autovelox è stato scritto di tutto e di più. Sono innumerevoli le sentenze dei Giudici di Pace che hanno accolto i ricorsi avverso i verbali di contestazione dell’art. 142 C.d.S. per mancata o inidonea taratura delle apparecchiature impiegate. Il link richiamato in un precedente intervento del moderatore Bibe è sintomatico di quanto sto ora dicendo, ma qui manca per carenza di aggiornamento ciò che può definirsi “il vero colpo di grazia”, ossia la pronuncia chiarificatrice della Corte Costituzionale, intervenuta con la ormai nota sentenza 13.07.2007, n. 277, con la quale la Consulta, nell’affrontare una questione di legittimità costituzionale relativa al funzionamento degli autovelox, individua nella doverosa taratura degli strumenti una possibile difesa dell’automobilista.
In particolare, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del C.d.S. nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodica taratura. Il Giudice di Pace rimettente aveva ritenuto irragionevole tale omissione, se confrontata con l’obbligo di periodica taratura degli strumenti di misurazione in uso negli esercizi commerciali. Tale omissione ostacolerebbe anche il diritto di difesa e, comportando un privilegio per la Pubblica Amministrazione, con il principio della parità tra le parti processuali. La Corte giudica la questione non fondata per il fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991 (normativa che l’amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale) è da ritenersi prescritta la taratura.
Questa è la pronuncia in forma integrale:
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=277 &AnnoDec=2007&TrmD=&TrmM=
Controparte dovrà poi dimostrare che, nelle circostanze di tempo e di luogo della presunta infrazione richiamata in verbale, l’accertamento è avvenuto nel rispetto dell’art. 142. comma 6-bis, C.d.S. (introdotto dal noto decreto Bianchi) e quindi con la segnalazione della postazione secondo i dettami ministeriali, nonché adottando le precauzioni tali da rendere visibile all’utente della strada la stessa postazione di accertamento (insomma niente trabocchetti o giochetti a nascondino!)
A questo punto credo che c’è ne sia già abbastanza per ottenere l’accoglimento di un ricorso strafondato e che mi pare sia proprio il caso di proporre!
Per quanto concerne la redazione del ricorso giudiziario è possibile aiutarsi, viste le analogie, con quello di mia redazione postato nel 3D: “Eccesso velocità: multa, detrazione 2 punti. Consigli” nel messaggio n. 26, ove c’è pure un fac-simile di dichiarazione per la Polizia municipale, da spedire a mezzo lettera racc. a.r. o da far protocollare, in ordine all’informativa da rendere sul conducente del veicolo al momento della contestata infrazione.
NB. Ho dovuto spezzare il messaggio in più parti per poterlo postare (su consiglio di Wilkie); contrariamente ciò non sarebbe stato possibile perchè sussiste il limite di 10.000 caratteri.Ultima modifica di Ospite; 26/03/2008, 11:04.
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
complimenti per la competenza e l'ottimo servizio..aggiungo questa pagina ai preferiti..non si sa mai..Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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Riferimento: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Allego anche il pdf che mi è stato girato da tony per email. Circolare su uso autovelox
Allora, sono appena stato al comando della municipale
Mi hanno dato la foto, poi mi sono recato all'ufficio protocolli per richiedere una copia
- del certificato di taratura dell'autovelox
- del decreto prefettizio
Mi hanno anche detto che loro utilizzano un cartello mobile messo una cinquantina di metri prima della postazione ma io non l'ho visto, a questo punto sarebbe la mia parola contro la loro...
dimenticavo, dalla foto si vede benissimo che la postazione non si trovava al civico 611 ma esattamente dall'altra parte della strada, ho segnato con una X rossa sulla mappa la posizione, che si trova ancora all'interno del centro abitatoUltima modifica di Alex86; 26/03/2008, 12:44.
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Sull'installazione del cartello di presegnalazione della postazione di controllo e peraltro sulla visibilità della postazione medesima agli utenti della strada, non si tratta Alex della tua parola contro la loro...
La situazione è che se tu lasci trascorrere il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale senza fare nulla... la loro parola diventa purtroppo inattacabile e dovrai subirne le conseguenze, mentre se tu proponi il ricorso entro detto termine (non importa se amministrativo o giudiziario) dovrà essere controparte a dimostrare efficacemente la sussistenza delle circostanze sopra evidenziate. D'altra parte, rifletti un pò.... come potresti tu (o più precisamente tua madre) dimostrare circostanze apprese oggi, ma avvenute tre mesi or sono; circostanze che dovevano sussistere in una determinata posizione geografica, laddove sarebbe passata l'autovettura di cui pur essendone proprietario (a) non si può manco sapere chi la guidasse? Ma che stiamo scherzando?
In caso di contenzioso l'onere della prova grava indubbiamente sull'avversario!
Per intanto fai uso pure tu della macchina fotografica e possibilmente delle risultanze di Google Earth per smontare quanto affermato in verbale!
Guarda... se fai una ricerca su Google e metti tra virgolette il nome del Comune ove sarebbe stata commessa l'infrazione e poi il termine autovelox ("....." autovelox) rileverai un link ove viene scritto che l'agente accertatore mette in funzione l'autovelox all'interno di una Renault ben mimetizzata agli utenti della strada in transito!
Ogni commento.....
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
novità?Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !
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Riferimento: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Comunque ora aspetto i 30 giorni per avere una risposta dal comune... intanto vedo di passare sul luogo per fare qualche foto nel caso li dovessi beccare...
CI riaggiorniamo appena ho novità
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
tony scusami.. anche a me e arrivato un autovelox ma in autostrada.. limite di 90 e si andava a 133... quindi sospensione per 1 mese meno 10 punti e 380 eurozzi di verbale..
ma mi e stato detto che la stradale in quel punto si posiziona all'interno dell'area di servizio con l'autovelox mobile.. quini nn ben in vista.. anche se in autostrada i segnali ci sono..
che dici?
secondi te come mi potrei comportare se la mia tesi ovvero che si mettono imboscati e veritiera? tipo se li becco e li fotografo?Ultima modifica di marcomix; 26/03/2008, 23:01.sigpic
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Mmm... la Polstrada, sicuramente di ben altra professionalità rispetto alla polizia municipale, dopo la recente modifica all'art. 142 C.d.S., non commette errori grossolani, specialmente in autostrada, dove la sistemazione di tutto l'armamentario pur dovendo avvenire in posizione visibile, non può interessare parti della sede stradale laddove corre il concreto rischio di essere travolta con tutto l'armamentario dai veicoli in transito
Questa è la mia opinabile opinione.
Comunque, ciò non significa che il verbale non possa contenere dei vizi o che il dichiarato contravventore non debba ricercare elementi in proprio favore!
Certamente credo che tu non sia stato cosi ingenuo da autoaccusarti! :
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Il 25 aprile sarà passato un mese da quando ho fatto domanda per avere il certificato di taratura dell'autovelox e il decreto prefettizio. Dato che avevano un mese di tempo, nel caso in cui non mi rispondano come mi devo comportare?
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Io ho fatto domanda il 21 febbraio e mi è arrivata risposta circa 1 settimana fa.
Hanno anche scritto che non sono obbligati a darmi i certificati di tarauraCiao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !
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Re: Aiuto!!! Multa per eccesso di velocità (solita municipale)
Allora, ti rispondo Alessandro, tenuto conto anche di quanto detto in precedenza.
Nell’espletamento del servizio di polizia stradale sarebbe stata rilevata un’infrazione ed introdotto un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio nei confronti del proprietario-intestatario del veicolo interessato con notificazione successiva dell’addebito allo stesso soggetto intestatario del mezzo.
Quest’ultimo, a sua volta, ai sensi della basica legge 7 agosto 1990 n. 241 (sul diritto di accesso ai documenti amministrativi), può esercitare un controllo immediato e diretto sull’operato dell’autorità amministrativa procedente, la quale attraverso il cosiddetto “soggetto responsabile del procedimento” ha un vero e proprio obbligo giuridico di consentirgli l’accesso ai documenti amministrativi (permettendone visione ed estrazione di copia) dai quali è possibile verificare la piena legittimità e legalità di quanto contestatogli con lo specifico verbale.
L’accesso deve essere consentito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, o meglio dal momento in cui l’autorità amministrativa viene a conoscenza della richiesta stessa. Decorso tale termine senza che vi sia stata alcuna risposta da parte dell’autorità amministrativa, anche in ordine alle modalità da seguire per accedere ai documenti (per es.: recandosi nel luogo…. nei giorni x, y, z dalle ore.. alle ore..), viene a maturarsi il cosiddetto silenzio-rifiuto dell’amministrazione.
Detto questo, ti posso assicurare che quando la richiesta di accesso parte da uno studio legale, la risposta interviene nel 99% dei casi; così non si può dire, purtroppo, allorquando sia un privato a formularla.
Non consentendo l’accesso, l’amministrazione si espone ad un giudizio amministrativo dinanzi al T.A.R. ed il suddetto “soggetto responsabile del procedimento” ad una denuncia per omissione di atti d’ufficio ai sensi del secondo comma dell’art. 328 del codice penale (ricercalo sul web), il quale è un reato di una certa gravità.
Ora, nel tuo caso nessuno si sognerebbe di ricorrere al T.A.R. (che ho evidenziato come caso di scuola), mentre pochi presenterebbero in Procura un esposto per il silenzio-rifiuto (in casi del genere, però, io l'ho fatto facendo perdere a qualcuno il vizio di giocare a fare l’indiano).
Una cosa è certa: tale omissione ridonda assolutamente a tuo favore in caso di ricorso che credo sia giunto il momento di cominciare ad organizzare, sia che si propenda per quello amministrativo (prefetto) o per quello giudiziario (giudice di pace), considerato che il termine di 60 giorni (dalla notificazione del verbale) sta decorrendo inesorabilmente. Nel ricorso bisognerà evidenziare tale omissione producendo naturalmente in copia fotostatica la richiesta di accesso ai documenti protocollata a suo tempo.
Io credo che l’alta percentuale di accoglimento del ricorso in funzione di quanto precedentemente analizzato diventi ancora più elevata col silenzio che si sta configurando, mentre controparte spera che non venga proposta alcuna opposizione.
Ti ricordo che sempre nello stesso termine di 60 giorni c’è da assolvere all’onere di rispondere alla richiesta di indicare le generalità del conducente nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale (per la decurtazione dei 5 punti dalla patente), perché in mancanza verrebbe sicuramente notificato un nuovo verbale per violazione dell’art. 126-bis C.d.S. con una sanzione minima di € 250.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto bisogna fare le dovute valutazioni.
Cosicché, se si presume, come nel caso di specie, un alto grado di accoglibilità del ricorso in opposizione, il quale naturalmente dovrà però essere proposto, si può anche fare il (o un) nome di chi guidasse il veicolo, con l’espresso invito di non procedere alla segnalazione presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della decurtazione dei punti se non dopo la definizione della contestazione ai sensi del secondo comma, art. 126-bis del codice della strada.
Si potrebbe optare, tuttavia, anche per una risposta senza indicare il nominativo del conducente seguendo la bozza già da me esposta in altro topic del forum, con ottime prospettive che non sopraggiunga il secondo verbale (ai miei clienti non è mai successo!).
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