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03 Agosto 2007 DL Bianchi approvato..

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  • 03 Agosto 2007 DL Bianchi approvato..

    Ho appena letto che il DL Bianchi è stato approvato... qiondi (testo preso da 4R)

    Nella tarda mattinata di oggi, il Consiglio dei Ministri ha varato un Decreto legge in materia di sicurezza stradale, che conferma praticamente in toto il disegno proposto dal ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi.

    Sembrava che i tempi stretti per l'approvazione - oggi era l'ultimo giorno disponibile - facessero slittare la convalida a dopo l'estate; al contrario, il decreto entrerà in vigore già da sabato 4 agosto, in tempo per fronteggiare l'aumento di traffico in occasione del grande esodo. Solo a settembre, invece, il disegno passerà al vaglio del Parlamento.

    Il cosiddetto Decreto Bianchi inasprisce le sanzioni per le infrazioni più comuni e pericolose, quelle generalmente responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Più severe anche le multe per l'utilizzo dei telefonini durante la guida. Ecco una sintesi degli articoli approvati.


    Articolo 1. Guida senza patente
    Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata, sarà punito con l'ammenda da 2257 a 9032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, è previsto l'arresto fino a un anno.

    Articolo 2. Limitazioni alla guida
    Comma 1. In tema di guida dei motocicli, l'articolo è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. In particolare, l'ultima direttiva europea cui bisogna far riferimento è la 2000/56/CE, che prevede "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg, solo dopo il conseguimento della patente A da almeno due anni".

    Comma 2 bis. Per quantro concerne i neopatentati, è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli (riferita alla tara) che non può essere superiore superiore a 50 kW/t. Il divieto però è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.

    Comma 3. Limitatamente al trasporto dei minori, si è introdotto il divieto assoluto di trasportare bambini al di sotto dei quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con il pagamento di una multa da 148 a 594 euro.

    Articolo 3. Limiti di velocità
    Le nuove disposizioni prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato (i tutor, ndr). È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate, inoltre, le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Nel primo caso, si rischia una multa da 370 a 1458 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi, e in caso di recidiva entro i due anni successivi, la sospensione aumenta da otto a diciotto mesi. Nel secondo (oltre i 60 km/h), la multa parte da 500 e arriva a 2000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, la stessa violazione del codice nei primi due anni comporta la revoca della patente.

    Articolo 4. Uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
    Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Le multe, in caso di violazione, sono state aumentate: ora vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, se la violazione è ripetuta nel corso del biennio successivo.

    Articolo 5. Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
    Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese. Sono previsti tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni.
    A) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria che ora è compresa fra 500 e 2000 euro. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, è stata inasprito anche il periodo di sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
    B) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso, la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3200 euro. È inoltre previsto l'arresto fino a tre mesi, e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

    C) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1500 fino a un massimo di 6000 euro. Questa violazione implica l'arresto fino a sei mesi, e la sospensione della patente da uno a due anni.
    In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. Per ogni grado, è stata inoltre disposta la revoca della patente, qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
    Tutte le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è soggetto al pagamento di una somma da 2500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione da 3000 a 12.000 euro. In questo caso la sospensione della patente va da un periodo di sei mesi a un massimo di due anni, e c'è il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni (sempre salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione). In caso di recidiva nel biennio, è prevista la revoca della patente.

    Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1000 a 4000 euro e l'arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All'accertamento del reato, la patente viene spospesa da sei mesi a un anno. È invece sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.
    Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

    Articolo 6. Disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza
    Viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

  • #2
    ho trovato questo aggiornamento:


    I misuratori della velocità vanno sempre evidenziati ad almeno 4 chilometri di distanza. La regola stabilita da una circolare del ministero dei Trasporti
    Novità sulla strada del rientro dalle vacanze.
    Gli autovelox in funzione devono essere segnalti con preavviso. Il sequestro del veicolo utilizzato dal pirata della strada è ammesso solo in casi estremi.
    Sanzioni più pensati per i guidatori dei Tir nel caso di alterazione del limitatore di velocità.
    Sono queste le istruzioni diramante dalla circolare n. 300/2007 in attuazione del decreto legge Bianchi sulla sicurezza stradale.

    Secondo quanto riportato nel documento ministeriale, gli autovelox devono essere indicati con segnaletica tradizionale o luminosa.
    Inoltre questi avvisi di controllo velocità vanno posizionati con adeguato anticipo rispetto all’misuratore. Circa la precisa distanza, va detto che il decreto legge non stabilisce un limite minimo, limitandosi a fornire come riferimento la distanza minima indicata dal codice della strada per l’apposizione della segnaletica di prescrizione.
    Distanza minima che è di 4 chilometri.





    non è male se vengono segnalati cosi in anticipo.. ma come fanno gli automobilisti a provare che non era segnalato il velox ?!?!?!

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    • #3
      non è male se vengono segnalati cosi in anticipo.. ma come fanno gli automobilisti a provare che non era segnalato il velox ?!?!?!
      Appunto!!
      Basteranno eventuali foto..?!? : :
      Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
      Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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      • #4
        Originariamente inviato da MaxPwr
        non è male se vengono segnalati cosi in anticipo.. ma come fanno gli automobilisti a provare che non era segnalato il velox ?!?!?!
        Appunto!!
        Basteranno eventuali foto..?!? : :
        :
        ..e cosa fotografi?? Il niente se non c'è nulla?!! :
        :

        Comunque credo che i 4 Km prima valgano per le autostrade soltanto ..o no?? :
        :
        Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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        • #5
          ..e cosa fotografi?? Il niente se non c'è nulla?!!
          Ovviamente dipenderebbe dalla conformazione della strada in quel particolare punto, ma anche solo con 5/6 foto (il "macro" non è sicuramente utile.. :evil: ) credo che si potrebbero coprire parecchie centinaia di metri (idealmente dal punto incriminato andando a ritroso).. :--! :
          D'altra parte non credo esista altro sistema per poter individualmente tentare di cautelarsi.. :

          .. o forse no.. :
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          • #6
            dove abito io,i cartelli con scritto: controllo elettronico della velocità, sono messi praticamente ovunque,ad ogni ingresso e uscita di un paese....e su parecchie strade extraurbane
            Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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            • #7
              E soprattutto ci doveva essere la clamorosa e tanto acclamata stretta su chi guida sotto effetto di alcool e stupefacenti... :

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              • #8
                beh, i controlli sono rimasti con la stessa frequenza e casualità.. ma le pene per quelli che vengono beccati sono piu severe...

                il problema è che è ancora un controllo a campione..

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                • #9
                  ecco il riassunto delle nuove norme del codice della strada.
                  File allegati

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                  • #10
                    Grazie Paul.. :

                    Caspita però, l'ho letto tutto: severi a dir poco.. :roll:
                    .. ma d'altra parte.. :
                    Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
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                    • #11
                      Azz...belli severi direi :

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                      • #12
                        Avete sentito di quell'incoscente ( termine più gentile venuto inmente )...
                        che lo hanno pizzicato 21 volte alla guida in stato di ebrezza?

                        io gli toglierei la patente a vita, una due tre volte può succedere.. anche dieci dai.. ma 20... vuol dire che sei abituato a bere.. e allora vai a piedi!!

                        Dato che fa rischiare gli altri... per lui a un certo punto .. chi se ne frega.. :

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