ATTENZIONE: vedi quanto evidenziato nel successivo post. n. 90.
Tuttavia, atteso che ciò che è stato versato a titolo di "deposito cauzionale" assume chiaramente dal tenore del contratto (ivi è previsto non il solo recesso con la restituzione del doppio, ma anche la risoluzione del contratto a fronte della quale il venditore potrebbe trattenere la somma inizialmente versata quale acconto sul maggior danno ricevuto, che anche l'acquirente potrebbe eventualmente pretendere; ma diversamente dal recesso, la risoluzione implicherebbe necessariamente un'azione giudiziaria) la valenza della caparra confirmatoria ex art. 1385 cod. civ.:
https://www.brocardi.it/codice-civil...i/art1385.html
appare corretto tener conto del conseguente principio che la caparra genera, a carico della parte che l'ha ricevuta, un'obbligazione condizionale, consistente nel dovere di restituire un ammontare eguale a quello della caparra, se il contratto si scioglie per forza maggiore, o generalmente parlando, per impossibilità totale sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463, ovvero, se il contratto si scioglie per mutuo consenso. Invero, data l’accessorietà della caparra, in questo caso il versamento fatto perde la sua causa, diventa indebito e soggetto a restituzione.
Pertanto, nello specifico va nel contempo analizzata la questione dell'impossibilità sopravvenuta (dopo la stipulazione del contratto) e su questo Vi invito a leggere questa interessante breve monografia:
https://www.altalex.com/documents/al...#_Toc447710230
In sostanza, nel nostro caso non vi è un'impossibilità sopravvenuta assoluta e/o parziale, ma semmai un'impossibilità temporanea che determinerebbe il ritardo dell'adempimento del venditore. Ma, l'onere della prova non solo sul ritardo ma anche e soprattutto sulla misura del ritardo graverebbe sul venditore, ragion per cui - ripeto - i venditori oggi si guardano bene dal prendere grosse somme a titolo di deposito cauzionale (o meglio: caparra confirmatoria).
Infatti, l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. viene valutata secondo criteri non univoci dalla dottrina, figuriamoci dai rischi che si corrono se si è sub iudice.
In via prudenziale, tenendo conto dell'attuale situazione congiunturale, io ritengo che non convenga rischiare in giudizio, ma sicuramente un ritardo eccessivo richiederebbe una rivisitazione delle condizioni contrattuali che riconoscano nuovi vantaggi in favore di parte acquirente.
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