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Eccesso velocita:multa,detrazione 2 punti. Consigli

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  • #21
    Originariamente inviato da tony
    Io per intanto ho fornito i miei primi consigli a Snoky che peraltro li ha richiesti a chi avesse un minimo di dimistichezza in materia.
    Non un minimo di dimestichezza. Al minimo non si va lontani.

    Originariamente inviato da tony
    Senza voler peccare di presunzione, 110 CV, di ricorsi sia amministrativi sia giudiziari per l'infrazione di cui si discute ne ho fatti a centinaia e con esito quasi sempre scontato.
    Beh con questi consigli immagino quale possa essere l'esito.

    Originariamente inviato da tony
    Per l'intestatario di un veicolo, il non ricordare dopo oltre 150 giorni chi lo conducesse, ti sembra un motivo peregrino per evitare l'ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa di 250 euro?.
    Forse non mi sono spiegato o forse non hai capito.
    Se non ti ricordi chi era alla guida è un problema tuo.
    Devi comunque comunicare chi fosse alla guida pena la sanzione accessoria di circa 200/250 euro.

    Originariamente inviato da tony
    Sinora per i giudici da me aditi non lo è mai stato.
    Uno che dice di aver fatto centinaia di ricorsi è tutti sono stati accolti mi fa sorridere ... Centinaia ... ma per piacere ..
    Allora inizia a postare alcuni dei tuoi centinaia "accoglimento ricorso"...Per alcuni su centinaia si intende almeno 50.

    Concludo veramente il mio intervento ... sapevo che sarebbe andata così ... : :

    :
    Michele

    p.s. e, ripeto, non intervengo sul discorso taratura perchè ci sarebbe da ridere!

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    • #22
      su su....evitate di discutere...io hoscritto per avere suggerimenti e indicazioni...mica per farvi litigare.. :

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      • #23
        Allora Snoky, sono appena rientrato e ne ho per pochi minuti dopo di che sono nuovamente impegnato.

        Domani darò ulteriori e dettagliate risposte al tuo MP di stanotte.

        Gli imbecilli neppure li prendo in considerazione, nonostante abbia già dimostrato massima delicatezza.

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        • #24
          tony da un lato ha ragione , questa è una multa contestabile come lo sono la maggior parte di quelle con foto
          velox , telelaser , semafori rossi ecc....
          io sono meccanico ma prevalentemente autista di pulman e di queste cose ne sento tutti i giorni !!!
          il discorso punti tu puoi anche non dicharare chi era alla guida però ti arriverà un secondo verbare di ben 350 o 360 euro , per 2 punti non ne vale la pena ma per 10 si :
          Ciao, io sono il BOT della VW Golf Community e quando un account viene rimosso per inutilizzo io mi approprio dei suoi messaggi
          Non mandarmi email o PM perché io sono un BOT e non rispondo !

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          • #25
            il fatto e' che cosi come dite allora tutte le multe fatte con autovelox sono contestabili in quanto manca la taratura regolare dello strumento cosi come previsto dalla legge.

            c'e' stata una qualche sentenza che non rendeva l'obbligo di questa taratura o i vari comuni puntano sull'ignoranza della gente che prende e paga?

            non vorrei che poi facendo ricorso al prefetto, questo lo rifiuti e mi raddoppia la multa. poi dovrei andare dal giudice di pace,fare una nuova trafila solo per ottenere il dover pagarne la meta...la stessa cifra che pagherei ora.

            in passato ho fatto altri ricorsi ma in quei casi c'erano vizi di forma :targa errata...oppure la parte relativa alla notifica lasciata in bianco, per cui era scontato che il ricorso veniva vinto.... in questo caso mi sembra un po volersi arrampicarsi sugli specchi.

            se pero c'e qualcuno ben infarinato su queste faccende (amico tony accetto consigli) allora e' il benvenuto

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            • #26
              Allora Snoky, come promesso eccomi quà.

              Non avendo uno scanner a disposizione (non l'ho mai acquistato!) e non essendo particolarmente efficace nella formattazione dei miei messaggi, spero che con le funzioni di copia e incolla possa inserire miei documenti in formato word.

              Prima di tutto inserisco la missiva da inoltrare al comando dell'organo di polizia che ti ha contestato l'infrazione in discussione, prendendo spunto da ciò che ho fatto scrivere ad una mia cliente per un caso analogo.

              ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
              DEL COMUNE DI …………………………..


              OGGETTO: dichiarazione e richieste in relazione al Vs. verbale di contestazione n. XXXXXX datato 12.12.2006 – n. registro verbali: XXXX/2006.


              La sottoscritta XXXXXXX XXXXXXXX, nata il 28.07.1958 a XXXXXXXX ed ivi residente alla via degli Achei n. 14, in relazione al verbale di contestazione di cui in oggetto, notificatole in data 20.12.2006, quale soggetto proprietario-intestatario del veicolo tg. XXXXXXX con il quale sarebbe stata commessa l’infrazione di cui all’art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285/92 nelle circostanze di tempo e di luogo ivi riportate, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 46 d.p.r. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità -----------------------------------------------------------
              -------------------------------------------- dichiara che -----------------------------------------------
              allo stato non è in grado di poter affermare con certezza chi si trovasse alla guida di detto veicolo tg. XXXXXXX nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in detto verbale di contestazione. Tanto perché tale veicolo è normalmente utilizzato oltre che dalla sottoscritta dichiarante anche dal proprio coniuge, nonché da altri familiari, e, tenuto conto del tempo trascorso, non si è riuscito a stabilire chi lo utilizzò nella mattinata del giorno 30.08.2006. Una diversa dichiarazione la esporrebbe alle conseguenze della falsa attestazione, la quale costituisce oltretutto una forma di comportamento completamente estranea ai propri basici principi di correttezza.
              Ciò nonostante, essendo pienamente disponibile ad ottemperare all’invito impartitole, chiede che le siano spedite al proprio indirizzo di residenza copie dei rilievi fotografici dai quali risulterebbe l’infrazione contestata, affinché possa eventualmente procedere all’identificazione del conducente e fornire utilmente le informazioni richieste da Codesto Ufficio.
              Ovviamente, a tutela dell’esercizio del diritto alla difesa si riserva di proporre nei termini di legge l’eventuale opposizione in via amministrativa o giudiziaria avverso il verbale medesimo e pertanto chiede che unitamente ai rilievi fotografici le siano pure spediti il certificato di taratura e quello di conformità dell’apparecchiatura impiegata per accertare l’infrazione contestata, avendo a sua volta provveduto al previsto versamento di € 3,25 secondo le indicazioni di cui al verbale in oggetto.
              Allega alla presente:
              1) copia fotostatica del verbale di contestazione di cui in oggetto;
              2) copia fotostatica della personale patente di guida con dichiarazione di conformità al suo originale e relativa sottoscrizione;
              3) attestazione di versamento di € 3,25 sul c.c.p. n.XXXXXXX intestato a Comune di XXXXXXXX – Polizia Municipale – Servizio Tesoreria Multe.
              Distinti saluti.
              XXXXXXX, lì 19 gennaio 2007.
              XXXXXXXX XXXXXXX


              Intendo evidenziare che su un noto mensile giuridico di "Il Sole 24 ore" e precisamente su "24 ore Avvocato" del mese di marzo 2005 da pag.100 a pag.112 c'è un interessante dossier sulla patente a punti in seguito alla nota sentenza n.27/2005 della Consulta. Dossier a firma del collega avvocato Nicola Fabio de Feo, nonchè docente di materie penalistiche e amministrativistiche presso la Scuola Forense e la Scuola di Aggiornamento Forense del Consiglio dell'Ordine di Bari.
              A pag 106 è riportato testualmente: "Appare dunque necessario, a nostro modo di vedere e per attribuire un senso corretto alla proposizione in questione, distinguere il caso di chi non voglia da quello di chi non possa fornire l'informazione richiesta (ad esmpio, perchè non ricordi chi fosse alla guida del veicolo, stante anche il lasso di tempo non indifferente che molte amministrazioni lasciano trascorrere tra rilevamento, accertamento e notificazione), poichè nella sola prima ipotesi si concretizza quella "non-collaborazione" che fonda l'illecito amministrativo di cui all'art.180, comma 8; ed è appena il caso di sottolineare che la prova della sussistenza dell'uno o dell'altro caso (non-volontà oppure impossibilità di fornire l'informazione richiesta) incombe esclusivamente sull'Amministrazione. Ciò a non voler considerare che, persino aderendo ad una tesi "sostanzialistica" (che cioè punisce il risultato finale, cioè l'oggettiva assenza dell'informazione richiesta dall'Amministrazione) il "non-ricordare" per cause logicamente apprezzabili ben può integrare il "giustificato motivo" che esclude espressamente l'applicabilità della sanzione ex art. 180, comma 8, c.d.s.".

              Evidenzio anche due tra i tanti indirizzi che trattano l'argomento in esame:
              1) www.altalex.com/index.php?idrst=70&idnot=35843
              2) www.altalex.com/index.php?idrst=70&idnot=10649

              Per altro verso, dal primo messaggio da te postato, riscontro che gli agenti verbalizzanti hanno indicato che lo strumento impiegato per rilevare l'infrazione fosse stato tarato in data 28.10.2005.
              Ciò significa che addirittura chi ha utilizzato tale strumento di misura della velocità per sanzionare, ne ha anche ritenuto rilevanto la sua taratura. Ma quale taratura? E da parte di chi?.
              Gli interrogativi sorgono dal fatto che Mario Mosca, quale responsabile della Segreteria Centrale del Sit ha ufficialmente dichiarato che soltanto in data 12 giugno 2006 è stato accreditato in Italia il primo laboratorio per operare come Centro Sit per la taratura di misuratori di velocità (tanto è possibile verificarlo sul seguente sito: https://www.sit-italia.it/faq/Dichia...iugno_2006.pdf).

              In tutta evidenza, il velomatic 512 che ha immortalato la tua Golf è stato tarato da soggetto non abilitato a tale incombente e, pertanto, le risultanze di detta apparecchiatura sono da ritenere del tutto inattendibili. Trattasi di un vizio che da solo è già sufficiente per ottenere l'accoglimento del ricorso in opposizione che si intendesse proporre.


              Detto ciò, posto uno degli innumerevoli identici ricorsi da me proposti nei mesi di settembre-ottobre 2006 avverso verbali di contestazione dell'art. 142/8 c.d.s. (trattasi esattamente della stessa disposizione richiamata nel tuo verbale).
              Si tenga presente che agli oltre 8000 verbali notificati dalla Polizia Municipale di un piccolo comune della mia provincia hanno fatto seguito circa 4000 ricorsi (diversi già trattati ed accolti).


              UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI XXXXXXXXXXXXXX

              Ricorso ex art. 204 bis del Codice della Strada.

              La sig.na XXXXXXXXXXX, nata il 17.10.1975 a XXXXXXXX ed ivi residente alla via Giovanni Amendola n. 6 (C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. XXXXXXX XXXXX presso il cui studio in XXXXXXXX via XXXXXXX n. 19/A elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto,
              Ricorre
              nei confronti del Comune di XXXXXXXXX (CS), in persona del suo Sindaco pro tempore, avverso il verbale di contestazione contraddistinto dai: “n. registro verbali XXXX/2006 e verbale n. XXXX – data 25.07.2006” (doc. n. 1), elevato dalla Polizia Municipale di XXXXXXXX (CS) per la presunta violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, rilevata alle ore 14,58 del giorno 12.05.2006 “ sulla strada S.P. XXX, al Km XX+770 (ex SS. XXX Km XX+400), direzione di marcia XXXXXXXXXXX, ove vige il limite di velocità di Km/h 50 ” e notificato al ricorrente in data 09.08.2006 in conseguenza della circolazione dell’autovettura di sua proprietà, con targa XXXXXXX.
              Fatto
              Nell’identificato verbale viene sostenuto che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo l’indicato veicolo della XXXXXXX circolasse ad una velocità netta di 65 Km/h, superiore di 15 Km/h a quella permessa di 50 Km/h, precisando testualmente che: “ Non si è proceduto alla contestazione immediata poiché il tratto di strada della S.P. ex SS. XXX dove è stata rilevata l’infrazione sopraccitata, compreso tra il Km. 96,000 ed il Km. 98+500, è stato individuato ai fini dell’installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S, senza l’obbligo della contestazione immediata (art. 201, comma 1-bis lett. f) con Decreto della Prefettura di Cosenza (prot. 46/027/PAT del 05.02.2003) ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002, convertito e modificato dalla Legge n. 168/02” e proseguendo “L’accertamento della violazione è stata effettuata con apposita apparecchiatura in modalità automatica (debitamente omologata per l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 e 146, comma 3, del C.d.S.) senza l’obbligo della presenza degli organi di P.M. ai sensi dell’art. 201, comma 1-ter del C.d.S.”.
              Nel verbale si precisa inoltre che l’apparecchiatura che ha rilevato l’infrazione è una “ ROBOT Visual System Gmbh modello Traffiphot IIISR – Photor&V matricola n. XXX/XXXXX omologazione Min. Infrastrutture e Trasporti n. 4130 del 24/12/2004, nella disponibilità di questa Polizia Municipale e utilizzata in postazione fissa ed in modalità automatica”.
              Cosicché alla ricorrente sarebbe stata comminata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria che, comprensiva di spese postali ed amministrative, ammonterebbe ad € 157,44 se il versamento fosse stato effettuato entro 60 gg., cui si aggiungerebbe la decurtazione di n. 2 (due) punti dalla patente di guida della ricorrente medesima per avere dichiarato, successivamente alla notifica del verbale di contestazione e secondo quanto ivi ordinato, di essere stata lei stessa il conducente del veicolo al momento dell’accertamento della presunta violazione.
              Tale atto di accertamento e contestazione è straordinariamente e palesemente illegittimo per i motivi come di seguito indicati.

              1.1 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge 20.06.2002 n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2002 n.168.

              Si osserva che, per accertare e contestare l’infrazione de qua, l’art. 4, comma 1, del D.L. n.121/2002, come convertito e modificato dalla Legge n.168/2002, consente l’impiego di “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico”.
              Con la Circolare datata 02.10.2002 - N.300/A/1/54585/101/3/3/9, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito che “La norma intende riferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controllo da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte”.
              Si osserva, altresì, che la norma in commento consente agli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., l’uso o l’installazione di tali sistemi di misurazione elettronica della velocità soltanto sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché “sulle strade di cui all’art.2, comma 2, lettere C e D” del vigente C.d.S., “ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto”, nel rispetto della procedura e dei presupposti indicati nel comma 2 dello stesso art .4, D.L. n. 121/2002.
              Al fine di fare chiarezza su tale art. 4, ammesso pure che ve ne fosse la necessità, è stata inoltre diramata la nota Circolare N.300/A/1/41198/101/3/3/9, datata 08.04.2003, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto: “Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt.142 e 148 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni. Precisazioni.” (doc. n. 2).
              Se ne trascrivono testualmente i dati salienti : “ Dalla corretta lettura del 1° comma dell’art. 4 si evince che l’ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento in virtù di un esplicito riferimento al codice della strada. La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2. concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l’espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4.
              Pertanto la mancanza nel 2° comma dell’art. 4 della legge 1.8.2002, n. 168, che ha convertito il D.L. 20.6.2002, n. 121, di un riferimento formale che escluda le strade locali dall’ambito di applicazione della citata procedura, non rileva ai fini di una diversa interpretazione.
              A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. C del codice della strada come “extraurbane secondarie”, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all’art.2, comma 2, lett. D, E o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall’Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
              Nell’ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’immediata contestazione, viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del Prefetto del tratto di strada ai sensi della legge 1.8.2002, n.168”.
              La Circolare, in buona sostanza, chiarendo i concetti di classificazione delle strade urbane ed extraurbane, stabilisce il divieto di fare uso dei cosiddetti “autovelox” e strumenti simili sulle strade urbane diverse da quelle di scorrimento per accertare le infrazioni di superamento delle velocità consentite senza procedere pure alla immediata contestazione, non sussistendo deroghe neppure per i tratti di strade extraurbane che attraversano i centri abitati, i quali sono da assimilare alle strade urbane a tutti gli effetti, e ciò vale indipendentemente da chi ne abbia la proprietà o la gestione. Infatti, a tale ultimo riguardo, ai metodi di classificazione delle strade (v. art. 2 C.d.S.) il legislatore distingue nettamente due parametri: il primo, di tipo tecnico-funzionale, che si riferisce ad ognuna delle tipologie di strada ed il secondo, ancorato ad esigenze amministrative, che si riferisce ai soggetti proprietari.
              Ma, contrariamente al dictatus normativo esaminato, pure specificamente ed esaustivamente chiarito addirittura dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel caso che ci occupa, la Polizia Municipale di XXXXXX si è servita di un dispositivo misuratore della velocità su un tratto di strada che, secondo quanto sarà meglio precisato al successivo punto 1.2, non può e non poteva essere assolutamente individuato da alcun decreto prefettizio, ai fini dell’esonero dell’obbligo dell’immediata contestazione della violazione contestata.
              Ciò nonostante, ai sensi della procedura prevista dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 168/2002, su istanza del Comune di XXXXXXX e sentito il locale organo di Polizia Stradale, è stata ottenuta dal Prefetto di Cosenza la illegittima inclusione, per evidente violazione del primo comma dell’art. 4 medesimo, del tronco stradale della ex S.S. XXX compreso tra il Km 96 e il Km 98+500 nell’ambito delle strade o tratti di esse individuate con apposito decreto (doc. n. 3).



              1.2 – Non riconducibilità del tratto di strada della ex S.S. XXX compreso tra il Km 96 e il Km 98+500 alle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D del vigente C.d.S..

              E’ appena il caso di ribadire che, ai sensi dell’ultima parte del primo comma del più volte citato art. 4, le strade individuabili da ciascun Prefetto nel territorio provinciale di propria competenza sono soltanto quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D del vigente C.d.S., ossia le strade extraurbane secondarie (lett. C) e le strade urbane di scorrimento (lett. D).
              Mentre è proprio il caso di precisare che l’art. 3 C.d.S., intitolato alle “Definizioni stradali e di traffico”, definisce al n. 50) la strada extraurbana quale “strada esterna ai centri abitati” e definisce al successivo n. 51) la strada urbana quale “ strada interna ad un centro abitato”.
              Detto ciò, è possibile inequivocabilmente subito escludere che il tratto stradale della ex S.S. XXX compreso tra il Km 96 e il Km 98+500 presenti le necessarie caratteristiche tecnico-funzionali e strutturali che contraddistinguono le strade urbane di scorrimento; tanto si evince chiaramente dagli stessi rilievi fotografici, acquisiti presso la Polizia Municipale di XXXXXXXX, che incorporano gli estremi della asserita infrazione (doc.ti n. 4 e n. 5).
              Resta quindi da stabilire se tale tratto stradale sia o meno classificabile, sempre sotto il profilo tecnico-funzionale e strutturale, come tratto di strada extraurbana secondaria che, secondo quanto precisato, deve essere esterna all’abitato.
              Ed allora, da una ricognizione del tratto stradale in discussione, si è constatato che lungo lo stesso sono collocati due identici segnali verticali, posti rispettivamente: l’uno per dare le informazioni in esso contenute agli utenti che circolano con direzione di marcia verso XXXXXXX (doc. n. 6) (proprio come nel caso di XXXXXXXX Maria Teresa al momento della asserita violazione), l’altro, invece a servizio di chi circola provenendo dal contrario senso di marcia e, quindi, con direzione verso XXXXXX-XXXXXXXX (doc. n.7).
              Come è verificabile dalle relative produzioni fotografiche, nei due identici segnali vi è l’invito a rallentare per la presenza del centro abitato e di una serie di intersezioni che si estendono per ben due chilometri; intersezioni a raso, ovviamente, con altre strade urbane di XXXXXXX o della sua frazione XXXXXX, tra le quali se ne annoverano solo alcune, e precisamente: a) quella con via Catania; b) quella con via Armando Diaz; c) quella con via Melissa; d) quella con via Gennaro Cassiani; e) quella con via Giacomo Leopardi.
              Pertanto, dell’intero tratto stradale interessato (compreso tra il Km 96 e il Km 98+500 della ex S.S. XXX), che si estende per una lunghezza pari a 2,5 Km, ben 2,0 Km sono individuati, da detti identici segnali, come centro abitato.
              Coevamente, la segnalazione del limite di 50 Km/h ivi presente e richiamata nel verbale di contestazione è indicativa proprio della velocità consentita nei centri abitati (comma 1, art. 142 C.d.S.).
              Ma, sempre sullo stesso tratto stradale, è presente un altro segnale indicatore (ripetuto per ben due volte) che aiuta nell’indagine volta a confermare la presenza del centro abitato. Trattasi del cartello che individua “VIA VALENTINO ARCURI ”, collocato sia accanto ad uno dei due segnali di “centro abitato” già evidenziati (doc.n.8) e sia al Km 97+400 della ex S.S. XXX, cioè proprio all’altezza in cui è stata installata in postazione fissa l’apparecchiatura che avrebbe rilevato l’infrazione dell’odierna ricorrente (doc.ti n. 9, n. 10 e n. 11).
              Tale cartello è possibile notarlo, anche se in modo poco definito, sul lato sinistro degli stessi rilievi fotografici acquisiti dalla P.M. di XXXXXXX ai fini della prova dell’asserita violazione (si rivedano doc.ti n. 4 e n. 5).
              Quindi, sul più volte citato tratto stradale, declassificato da Strada Statale XXX a Strada Provinciale XXX, è anche dislocata la via Valentino Arcuri.
              Quando poi lungo tale via si riscontrano anche i numeri civici, si ottiene ancora un altro elemento decisamente estraneo alla strada extraurbana secondaria.
              Numeri civici rilevabili, d’altra parte, sul comunissimo volume di paginebianche del 2006 di Cosenza e Provincia ove sono pubblicati i dati relativi agli abbonati ai servizi di telefonia. Ebbene, ivi risultano le seguenti utenze in XXXXX alla via Valentino Arcuri e coi relativi numeri civici : XXXXXX Antonino al n. 37; XXXXX Biagio al n. 28; XXXXX Alduino al n. 24; XXXXX dr. Giuseppe al n. 39; XXXXXXX di XXXXXX Vincenzo e Francesco al n. 13 e al n. 24; XXXXXX Domenico al n. 32 (doc. n. 12).
              A riconferma di quanto si sta esplicitando ci sono finanche le dichiarazioni, sotto deposizione testimoniale, nientemeno che di uno dei due soggetti che verbalizzano l’atto amministrativo impugnato col presente ricorso, nonché responsabile del relativo procedimento, ossia dell’agente istruttore XXXXX Domenico.
              Ed invero, nella fase istruttoria di altro analogo giudizio di opposizione avverso la contestazione differita da parte della Polizia Municipale di XXXXXXX della violazione dell’art. 142 C.d.S, instaurato ovviamente dinanzi a questo Ufficio Giudiziario, e precisamente nel procedimento iscritto al n. 393/c/05 del R.G., nel quale lo scrivente difendeva parte ricorrente, XXXXX Domenico, citato a testimonio, all’udienza del 15 febbraio 2006, presentatosi come agente istruttore di Polizia Municipale di XXXXXX, confermava innanzitutto che i rilievi fotografici mostratigli dal Giudice Avv. Rosa XXXXXX e naturalmente prodotti dal ricorrente (raffiguranti pure i medesimi segnali di centro abitato e di via Valentino Arcuri , già offerti in comunicazione nel presente giudizio), riproducevano la reale situazione esistente sul tronco stradale della ex S.S. XXX compreso tra il Km 96 e il Km 98+500; confermava, altresì, che ivi esistevano intersezioni con via Groppa, via Leopardi, via Bigotta, via Diaz, via Melissa, via F. Cervi, , via Cassiani e molte altre. Aggiungeva pure che “tale situazione era esistente anche quando il Prefetto ha sottoscritto e divulgato il decreto per cui è causa” ed infine precisava che “ via Valentino Arcuri è la nuova denominazione della ex variante S.S. XXX”. Si produce copia fotostatica di tutti i verbali d’udienza riguardanti detto procedimento (doc. n. 13).
              Si porta ancora a conoscenza del Giudice adito che, con riferimento alle note del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre di Roma) n. XXXX del 08.11.1999 e n. XXXX del 10.10.2001 con le quali, a seguito del ricorso n. XXXX del 01.06.1999 presentato dalla Direzione Generale dell’ANAS, si richiedeva al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria – Sezione Circolazione e Sicurezza Stradale di Catanzaro di effettuare un sopralluogo nel Comune di XXXXXXX (CS) onde individuarne la delimitazione del centro abitato, lo stesso Provveditorato Regionale vi provvedeva in data 13.12.2002 trasmettendo missiva Prot. n. XXXX-287 U.T. con allegata relazione, cartografia e documentazione fotografica (n. 25 foto). Tale completa documentazione si produce in copia fotostatica (doc. n. 14) e qualora fosse necessario se ne potrà esibire copia conforme all’originale.
              Nella allegata relazione è interessante notare che “con delibera della Giunta Municipale di XXXXXXX n. 021 del 14.02.1996, approvava ai fini dell’art. 4 del C.d.S., la delimitazione del centro abitato del Comune suddetto” e che i funzionari sottoscriventi la stessa relazione “esaminati gli atti d’ufficio, ed effettuato un sopralluogo sul tratto di strada interessata, confermano la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di XXXXXXXX (CS), in quanto il tratto di strada corrisponde a quanto prescritto dall’art. 3 comma 1 punto 8 del Nuovo Codice della Strada”.
              E’ ancor più interessante ivi leggere che “con verbale di delimitazione in data 11.03.1996, l’ANAS – Compartimento della Viabilità con sede in Catanzaro conveniva con quanto stabilito dal Comune di XXXXXXX, ed inoltre, previa ricognizione sul posto, stabiliva di concerto con gli intervenuti al sopralluogo, l’inizio della delimitazione, coincidente con la progressiva chilometrica 96+00 e la fine della stessa al Km 97+300 per uno sviluppo complessivo di ml. 1300”.
              Da quanto precede ne consegue la inconfutabile plurima dimostrazione che il tronco stradale esaminato non è assolutamente riconducibile alle strade di cui all’art 2, comma 2, lettere C e D del vigente Codice della Strada, le uniche e sole che, sulla scorta del previsto procedimento amministrativo e della ricorrenza degli oggettivi presupposti di legge (art. 4, comma 2, D.L. n. 121/2002), possono essere individuate dal Prefetto ai fini dell’esonero dell’immediata contestazione.

              1.3 – Illegittimità del Decreto del Prefetto di Cosenza del 05.02.2003 (Prot. 46/027/PAT): sua conseguente impugnazione e richiesta di disapplicazione.

              Il Decreto del Prefetto di Cosenza del 05.02.2003 (prot. 46/027/PAT), per quanto evidenziato ai precedenti punti 1.1 e 1.2 ed anche documentalmente sin qui allegato, costituisce, si ripete, un atto amministrativo emesso in chiara violazione dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni in L. n. 168/2002.
              Illegittimità che, tuttavia, si riscontra limitatamente all’inclusione nel decreto medesimo del tronco stradale in questione, in gran parte ricadente nella perimetrazione del centro abitato del Comune di XXXXXXX.
              Dall’acclarata illegittimità ne discende la sua impugnazione con richiesta della sua conseguente disapplicazione al Giudice investito del compito di decidere la presente controversia, conformemente a quanto previsto dal R.D. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cosiddetta legge abolitrice del contenzioso amministrativo), nonché a quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale con Ordinanza del 03 aprile 2006, nella quale è testualmente indicato che “ …il cittadino ha anche la possibilità di eccepire in giudizio l’illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l’infrazione con dispositivi di controllo a distanza, eventualmente chiedendone la disapplicazione al giudice dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, ove il prefetto abbia ecceduto dai limiti segnati dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002”.


              1.4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 1-bis lett. f) e 1-ter, del vigente Codice della Strada.

              Come è noto, con il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 convertito dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, è stato introdotto nel corpo dell’art. 201 del C.d.S. il comma 1-bis che ha fatto venir meno l’obbligo di contestare immediatamente la violazione in una serie di casi tassativamente individuati, tra i quali ricorre anche quello di cui alla lettera f), espressamente e pretestuosamente richiamato, “tra parentesi”, nel corpo dell’impugnato verbale di contestazione a giustificazione della mancanza dell’obbligo dell’immediata contestazione. In particolare, la lettera f), comma 1-bis, dell’art. 201 C.d.S. richiama: “l’accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.
              Ma, l’ipotesi così formulata, non fa altro che incorporare nel testo del codice della strada proprio quell’art. 4 di cui, nella fattispecie, la ricorrente ne ha già ampiamente eccepito la assoluta violazione sulla scorta di elementi probatori di notevole rilevanza.
              E l’avere anche applicato, sempre nel caso concreto, la disposizione prevista dal comma 1-ter dell’articolo in commento, la quale in astratto non richiede “la presenza degli organi di P.M.” se l’apparecchiatura impiegata è omologata per l’accertamento della violazione oggetto di contestazione, ha anche determinato l’assoluta violazione da parte della Polizia Municipale di XXXXXXX della disposizione medesima, pretestuosamente richiamata nel verbale per legittimare il proprio operato!. Tanto si afferma perché non risulta soddisfatta la duplice condizione icasticamente necessitata affinché possa applicarsi il comma 1-ter, e cioè: 1) che l’accertamento avvenga mediante rilievo con apparecchiature debitamente omologate; 2) che si versi nelle ipotesi previste alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis.. Nel nostro caso, invece, le ipotesi di cui alle lettere b) e g) non costituiscono oggetto di contestazione e l’ipotesi di cui alla lettera f) è sempre quella, si ripete ancora, oggetto di violazione e falsa applicazione.
              Ma vi è di più: in modo del tutto ingannevole per gli utenti della strada, i quali fanno affidamento sulla segnaletica stradale ivi presente, sono stati collocati, in ambedue i sensi di marcia del tronco stradale in questione, numerosi segnali stradali identici a quello di cui se ne offre in comunicazione il relativo rilievo fotografico (doc.n.15). Collocazione intervenuta pochi mesi or sono e precisamente in occasione dei lavori volti all’installazione in XXXXXXX delle apparecchiature per il controllo remoto delle infrazioni agli artt. 142 e 146 C.d.S..
              Gli utenti ricevono, così, la falsa e pretestuosa informazione del “controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata” (contrariamente all’obbligatoria immediata contestazione che richiede necessariamente la presenza degli organi di P.M.); vengono pure falsamente e puntigliosamente informati delle disposizioni normative che legittimano la contestazione differita e la non richiesta presenza degli organi di polizia, nonché degli estremi del decreto prefettizio e della disposizione di legge che lo presuppone!.
              Non a caso nel verbale, sempre per giustificare il proprio operato, è stato trascritto: “L’obbligo di informazione all’utenza della presenza della postazione di rilevamento elettronico della velocità è stata assicurata dall’apposizione di segnaletica regolarmente installata”.

              1.5 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada in relazione alla Sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale.

              Nel verbale di contestazione, precisamente nella parte relativa alle “avvertenze” fornite all’odierno ricorrente ed ancor più precisamente nella parte che riguarda la “DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE (art. 126-bis C.d.S.) OVE PREVISTA”, risulta innanzitutto che “Considerato che per i motivi attestati nel verbale, non è stato possibile procedere alla immediata contestazione della violazione” : affermazione in chiara contraddizione con i motivi effettivamente addotti nel verbale, i quali non renderebbero impossibile l’immediata contestazione, ma, seppure illegittimamente, non la renderebbero necessaria. Poi, proseguendo nella lettura della specifica avvertenza, risulta che “…il proprietario del veicolo entro 30 giorni dalla notificazione del presente verbale è invitato a fornire, a questa Polizia municipale i dati personali e della patente di guida del Conducente al momento della commessa violazione utilizzando l’allegato modulo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, che dovrà essere consegnato a quest’ Ufficio di Polizia Municipale a mano o a mezzo raccomandata con R.R. In caso di omissione o incompletezza dei dati forniti, ai sensi dell’art. 126-bis del C.d.S. saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, del C.d.S. -sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 357,00 a Euro 1433,00”.
              In fondo alle varie avvertenze, con stampa in grassetto pure perimetrata, si richiama ancora l’art. 126-bis C.d.S., si ribadisce il termine di 30 giorni dalla notifica e si danno indicazioni in ordine alle varie modalità di comunicazione delle richieste informazioni da effettuarsi con dichiarazione ex art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 compilando debitamente il già indicato modulo.
              Cosicché, non può che rilevarsi anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 126-bis del C.d.S., il quale andava invece applicato secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella notissima Sentenza n. 27 del 24.01.2005, con la quale è stata fornita una chiara risposta, adeguatrice allo spirito della fondamentale Carta Costituzionale, a quei Giudici rimettenti che avevano sollevato il dubbio di costituzionalità del 2° comma, art. 126-bis C.d.S. per essere ivi previsto un termine incongruo (30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione) entro il quale scatterebbe l’obbligo della comunicazione dei dati relativi all’autore dell’infrazione sanzionata con la decurtazione dei punti dalla patente.
              Ciò viene spiegato al punto 9.1.2. della parte motiva della sentenza, che sarebbe opportuno leggere integralmente, ma del quale, per non allungare un ricorso già necessariamente lungo per ragioni di chiarezza ed esaustività espositive, se ne riporta testualmente l’ultimo periodo: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”. Soltanto per una più pronta visione del Giudice, si offre in comunicazione tale sentenza in forma integrale (doc. n. 16).
              La Polizia Municipale di XXXXXXXX, pertanto, avrebbe dovuto invitare la XXXXXXX a comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della violazione, soltanto entro 30 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo al verbale di contestazione e non entro 30 giorni dalla sua notificazione.
              Pertanto, è stata pure creata una ingiustificata situazione di allarme per la XXXXXXXXX, la quale in buona fede si è subito attivata ed uniformata alle avvertenze del verbale, depositando in data 14 agosto 2006 all’Ufficio Protocollo del Comune di XXXXXXX tutta la richiesta documentazione (doc. n. 17), nella comprensibile consapevolezza che in mancanza, sarebbe potuta incorrere nell’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria per una somma sino a € 1.433,00!.

              2. - Invalidità del Certificato di Taratura dell’apparecchiatura impiegata e conseguente inattendibilità di ogni accertamento estrapolato dalla stessa apparecchiatura.

              Nel verbale si asserisce che l’apparecchiatura impiegata per l’accertamento dell’infrazione notificata al ricorrente risulta essere un “Robot Visual System Gmbh modello Traffiphot IIISR – Photor&V matricola n. XXX/XXXX omologazione Min. Infrastrutture e Trasporti n. 4130 del 24/12/2004”.
              Si è constatato che effettivamente in data 24.12.2004 la Direzione Generale per la Motorizzazione – Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto con decreto l’omologazione del suddetto tipo di apparecchiatura (doc. n. 18) e che l’art. 5 di tale atto amministrativo prevede che l’apparecchiatura, utilizzata come misuratore di velocità, deve essere sottoposta alla periodica taratura con cadenza almeno annuale.
              Su richiesta del ricorrente è stata acquisita dalla Polizia Municipale di XXXXXXX il Certificato di taratura dell’impianto che avrebbe accertato l’infrazione de qua, effettuata in data 07.04.2006 da tal XXXXXX XXXX su carta intestata della XXXXXXX S.p.A – Via XXXXX – 20052 Monza (MI) (doc. n. 19).
              Detto ciò, esaminiamo ora le regole finalizzate ad assicurare attendibilità e certezza alla taratura di ogni strumento di misura, le quali sono state introdotte con la legge 11.08.1991, n. 273 di “Istituzione del sistema nazionale di taratura” (doc. n. 20).
              L’art. 1, comma 1, di tale legge stabilisce che “ il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni”.
              L’art. 2 individua gli istituti metrologici primari, ossia: a) l’istituto di metrologia “G. Colonnetti” ; b) l’istituto elettrotecnico nazionale “G. Ferraris”; d) l’ENEA.
              L’art. 4 consente, inoltre, solo ai centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari di effettuare la taratura degli strumenti di misura.
              L’elenco di tali centri di taratura convenzionti è pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale su disposizione dei Ministri indicati nello stesso art. 4 della legge n. 273/91.
              Con il più recente Decreto 02.08.2005 (G.U. 06.08.2005, n.182, Serie Generale) è stato fornito l’elenco di tali centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari.
              L’art. 1, comma 1 di tale Decreto stabilisce che “I centri di taratura di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 273/1991, sono riportati nell’elenco dell’allegato I ”.
              Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che “Nell’elenco di cui al comma 1 i centri di taratura sono ordinati secondo il numero progressivo ad essi attribuito dal SIT all’atto dell’accreditamento”.
              Del Decreto si produce: preambolo, art. 1 e Allegato I (doc. n. 21).
              Nell’elenco di cui al suddetto Allegato I non compare il nominativo della società XXXXXXXXXXXXX S.p.A. che ha certificato in data 07.04.2006 la taratura dell’impianto misuratore di velocità, impiegato in postazione fissa, a XXXXXXXXX.
              E addirittura il dr. ing. Mario Mosca, quale Responsabile della Segreteria Centrale del SIT, con dichiarazione recante la data del 2005-05-10 e avente per oggetto i misuratori di velocità di autoveicoli, ha affermato che in Italia allo stato “non esistono Laboratori accreditati dal SIT per la taratura di dispositivi atti a misurare la velocità degli autoveicoli, anche detti autovelox” (doc. n. 22).
              Tra l’altro, si riscontra che nella parte relativa ai “Dati installazione” dell’invalido certificato di taratura viene attribuita la sigla “FRA-XXXXX-04-CV” come “Matricola impianto” e che nel rilievo fotografico – I immagine dell’asserita infrazione (si riveda il doc. n. 4), nelle specifiche presenti in alto a sinistra viene indicato “matricola FRA-NXXXX-04-CV, della società XXXXXXXXX S.P.A.”. Questo lascerebbe presumere che la Project Automation spa, la quale avrebbe effettuato l’invalida taratura dell’apparecchiatura ne è pure proprietaria ovvero è titolare di altro rapporto reale che la relaziona al bene stesso, il quale potrebbe essere stato eventualmente noleggiato al Comune di XXXXXX e chissà con quale contropartita.
              Ma, addirittura, dal certificato di taratura non risulta neppure a che titolo tal XXXXXXX Luca rappresenti e firmi per detta società !.
              Certo è che una certificazione di taratura effettuata da soggetto non abilitato e che nel contempo non garantisce i fondamentali canoni della terzietà e dell’imparzialità, non può che ritenersi del tutto invalida.
              Si eccepiscono, pertanto, sia l’invalidità di detto certificato di taratura che il conseguente inattendibile accertamento della velocità tenuta dalla XXXXXXX con il veicolo targato XXXXXX nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’impugnato verbale di contestazione.

              3. – Omessa indicazione nel verbale di chi gestisce l’apparecchiatura impiegata per l’accertamento dell’infrazione contestata.

              Nel verbale di contestazione si indica che l’apparecchiatura impiegata per l’accertamento della violazione dell’art. 142 del C.d.S. è “nella disponibilità” della Polizia Municipale di XXXXXX, mentre nulla si dice sulla sua gestione.
              Trattasi, invero, di una informazione non di poco conto.
              Infatti, l’art. 345, comma 4, del d.p.r. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce che “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
              La Sez. I della Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 17491 del 30.08.2005 ha avuto modo di spiegare esaurientemente come debba intendersi la “gestione diretta” di cui all’art. 345 comma 4 del Regolamento al C.d.S..
              Tanto lo si apprende attraverso la lettura del testo della decisione ove è testualmente indicato: “.., trattandosi dell’unica disposizione che in qualche modo si occupa del rapporto tra tali dispositivi e gli organi di polizia e dovendosi quindi esaminare se con tale previsione si sia inteso imporre la presenza degli organi di polizia durante il loro funzionamento ovvero se le espressioni “gestione diretta” e “disponibilità” presuppongono ed implichino solo la necessità di un collegamento con tali organi nel senso che solo loro possono attivarli e controllare l’esito delle registrazioni .
              Ritiene il Collegio che la seconda sia la soluzione da preferire.
              La previsione, così formulata, non impone infatti un’interpretazione che richieda una tale presenza per il funzionamento degli impianti, ben potendo la loro “gestione diretta” e la loro “disponibilità” concretizzarsi con modalità che ne prescindono e dovendosi ritenere piuttosto che la norma abbia inteso unicamente escludere altri soggetti dalla loro gestione ”.
              Quindi, sussiste l’obbligo normativamente imposto che gli organi di polizia abbiano non solo la disponibilità, ma anche la gestione diretta di qualsiasi tipo di apparecchiatura atta a controllare l’osservanza dei limiti di velocità.
              E dover gestire direttamente l’apparecchiatura significa escludere ogni estranea ingerenza e qualsivoglia tipo di rapporto con l’apparecchiatura stessa da parte di terzi.
              Ma perché allora in un verbale di contestazione così pregno di particolari, norme giuridiche e avvertenze varie si omette proprio di indicare chi gestisce l’apparecchiatura di specie?
              ************

              Alla luce di quanto esposto e prodotto, se ne deduce un deplorevole complessivo comportamento del Comune di XXXXXX e della sua Polizia Municipale.
              Come si può pretendere, infatti, di avviare un procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti degli utenti della strada e nello specifico di XXXXXX Maria Teresa agendo deliberatamente in dispregio della legge?. E più precisamente di quella legge che si invoca a giustificazione del proprio agire?.
              Come si può pretendere di contestare “a tavolino” (in modo automatico, senza la presenza dell’operatore) la violazione dell’art. 142 C.d.S. laddove è richiesta l’immediata contestazione e, per giunta, con apparecchiatura invalidamente tarata ?
              Come è possibile permettersi di provocare illegittimamente allarme, stress, disturbo e perdita di tempo in chi trascorre le vacanze estive, onerandola di fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quant’altro, entro un termine che contravviene pure quanto affermato dal Giudice delle leggi, con l’avvertimento che, in mancanza, gli verrà contestata un’ulteriore infrazione e comminata una seconda e più pesante sanzione pecuniaria?.
              Ma ciò che turba in modo particolare è il fatto che il Comune di XXXXXX abbia richiesto l’emissione del noto decreto prefettizio (v. doc. n. 3), legittimante la contestazione differita, che ha interessato non un semplice tronco stradale di propria competenza, bensì un tronco stradale all’interno del quale era stato già perimetrato il proprio centro abitato con la delibera n. XXX della sua Giunta Municipale adottata sin dal lontano 14 .02.1996 !.
              Tuttavia, con il pretesto e la copertura di un atto amministrativo inequivocabilmente illegittimo e con la palesata consapevolezza della sua illegittimità (v. doc. n. 13), la locale P.M. contestava e continua a contestare in modo differito ed abusivo il presunto superamento dell’imposto limite di velocità!.
              Non a caso nel verbale che oggi si impugna si omette di indicare che l’infrazione è stata accertata non solo sulla ex S.S. XXX declassificata a S.P. XXX, ma anche e soprattutto su via Valentino Arcuri.
              Con la recente installazione dell’attuale apparecchiatura in postazione fissa, si è poi addirittura passati alle contestazioni “ a tavolino” del superamento del canonico limite di 50 Km/h del centro abitato; contestazioni notificate prevalentemente nel periodo vacanziero (nove agosto, nel nostro caso) che hanno raggiunto una dimensione talmente enorme sotto il profilo numerico, da determinarne un vero e proprio fenomeno di cui se ne è occupata anche la stampa (doc.ti n. 23 e n. 24); fenomeno che ben conosce l’intestato Ufficio Giudiziario !.
              Non è normale che in un Comune di soli XXXXX abitanti si registrino oltre 5.000 verbali in meno di 8 mesi (si vedano tali estremi sul verbale di contestazione).
              Senonchè, senza aggiungere alcun commento, si intende anche informare l’adito Giudice, affinché ne tragga ogni logica conclusione, che l’Ufficio Tecnico-Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, con missiva prot. n. XXXXX del 30 giugno 2006 inviata al Sindaco del Comune di XXXXX e avente per oggetto “Nuova delimitazione centro abitato di XXXXXX” scrive testualmente: “ Esaminati gli atti relativi all’oggetto, da voi trasmessici in data 29.05.06 prot. XXXX, e ritenuto che essi non siano conformi alla normativa vigente, vi invitiamo a mantenere inalterata la precedente delimitazione del centro abitato per come definita dalla delibera di Giunta comunale n. XXX del 14.02.1996” (doc. n. 25).
              Prima di formulare le conclusioni, si ritiene opportuno sottolineare l’importanza di regolare correttamente le spese di giudizio (in ogni caso ben maggiori rispetto alla comminata sanzione amministrativa pecuniaria) secondo il fondamentale principio della soccombenza, in quanto, se il Giudice dovesse ritenere, come si presume, pienamente fondato il proposto ricorso, e non dovesse adeguatamente condannare l’avversario alle spese di lite, XXXXXX Maria Teresa subirebbe una evidente sconfitta sotto il profilo economico soltanto per avere esercitato il costituzionalizzato diritto alla difesa. Anzi, oltre ad una esemplare condanna alle spese di lite, si ritiene che sussistano gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte avversa, specialmente ove quest’ultima intendesse resistere pure temerariamente nel presente giudizio di opposizione.

              Conclusioni
              Per tutto quanto precede, si chiede che la S.V. Ill.ma, adottata la procedura di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 689/1981, disposta preliminarmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale opposto, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia nel merito, disapplicato l’impugnato Decreto del Prefetto di Cosenza del 05.02.2003 Prot. 46/027/PAT, annullare il verbale di contestazione anch’esso impugnato e quindi ogni sanzione con esso comminata.
              Con condanna del Comune di XXXXX, in persona del suo Sindaco pro-tempore,
              al pagamento dei diritti ed onorario d’avvocato, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
              Si offrono in comunicazione i documenti di cui in narrativa e come da indice.
              Salvis juribus.
              Si dichiara che il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è esente da ogni tassa o imposta e quindi dal versamento del contributo unificato.
              XXXXXXXXX, addì 05 ottobre 2006.
              avv. XXXXXXX XXXXX



              .



              Procura a lite
              Io sottoscritta XXXXXX Maria Teresa, nomino mio procuratore e difensore l’avv. XXXXXXX XXXXX, eleggendo domicilio presso il suo studio in XXXXXXXx, via XXXXXX n. 9/A, affinché mi assista e difenda nel presente giudizio, nonché nella eventuale fase esecutiva, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire in udienza.
              XXXXXXXXX, addì 05 ottobre 2006.
              XXXXXXXX Maria Teresa

              Penso che quanto sin qui postato possa già risultare utile.

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              • #27
                ciao...innanzi tutto grazie per l'interessamento e il tempo perso se mai ci conosceremo ti paghero' qualcosa

                credo che stasera avro' molto da leggere ehehe cmq oggi ho sentito l'avvocato il quale ha detto che cio che conta e' quando la multa e' stata notificata nelle mie mani.

                mi ha anche detto che il ricorso sarebbe preferibile farlo presso il giudice di pace, ma e' pur vero che si tratta di piccoli paesini....e all'udienza di sicuro l'agente si presenterebbe. li si conoscono tutti e cio potrebbe essere un rischio.

                fare un ricorso al prefetto implica altri "problemi", come ad esempio il fatto che non terrebbe conto della questione taratura autovelox..... col prefetto il ricorso lo vinci generalmente se c'e' un vizio di forma abbastanza eclatante.
                per questo motivo innanzi tutto mi ha consigliato di andare alla posta e verificare con certezza la data in cui la raccomandata e' stata firmata e di farmi rilasciare una dichiarazione che attesti cio.
                inoltre di controllare se e' stato scritto che la ritirava il portiere perche in tal caso deve essermi comunicato per raccomandata che al portiere e' stata notificata una multa e ha firmato lui. se tale raccomndata non mi arriva la notifica e' nulla.
                il rischio e' che il ricorso venga riggettato e mi viene raddoppiata la multa.... boh...mo vedremo... ho 60 gg per fare ricorso, in ogni caso credo che cmq dovro comunicare i dati della patente (entro 30 gg) indipendentemente dal ricorso

                cmq piu tardi leggo con attenzione quanto mi hai scritto..

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                • #28
                  No attenzione entro 30 giorni non sei tenuto a comunicare alcunchè! (semmai con le modifiche introdotte dal convertito D.L. 03.10.2006 n.262, la comunicazione andrebbe fatta entro 60 dalla notifica).
                  Se poi teniamo conto di quanto viene scritto al punto 9.1.2 della sentenza n.27/2005 della Corte Costituzionale non bisogna comunicare proprio un bel niente sino a a quando non si definisce la controversia.

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                  • #29
                    Ancora sulla rilevantissima circostanza se sia giusto o meno sanzionare chi non ricorda...., leggete pure qui: http://www.altalex.com/index.php?idnot=33817

                    A proposito, Snoky hai ricevuto la risposta al tuo MP ?

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                    • #30
                      si tony...grazie... purtroppo cisono stati agiornamenti circa la data di notifica..
                      il portiere non ricorda esattamente il giorno in cui la racocmandata e' arrivata (sto scemo.. mica me la porta subito..)
                      sulla raccomandata e' riportata la data del 30 gennaio 2007 quindi entro i famosi 150 gg.

                      mi e'sorto il dubbio che magari quello fosse il timbro apposto dall'ufficio postale che indicava quando era stata ricevuta dall'ufficio stesso, e magari tempo 2...3 gg di lavorazione e poi consegnata al mio portiere.

                      a questo punto mi sono recato all'uff postale ed e' stata fatta non so quale interrogazione. sono stati controllati dei registri sui quali il portalettere non so cosa ha scritto.

                      relativamente al link postato e' sicuramente interessante, ma a questo punto la sicura pena accessoria che mi verrebbe contestata per la mancata comunicaz del guidatore comporterebbe un ricorso al giudice di pace del posto, che ricordo non e' roma.

                      sinceramente ancora non so bene cosa faro', visto che il ricorso lo presenterei cmq al prefetto di roma e mi e' stato riferito che il suo giudizio e' fortemente condizionato da questioni di natura procedurale...insomma cose evidenti (ad esempio la mancata o tadiva notifica)
                      ho paura che non entrerebbe nel merito della effettiva taratura dell'autovelox rigettando cosi il ricorso e rischiando di pagare una multa di importo raddoppiato.

                      per la questione punti patente, e' piu che altro una questione di principio...alla fine dei conti li ho ancora tutti...22 o 24 che siano..non ricordo..per cui 2 in meno...amen...
                      non comunicare i dati, sebbene facendomi vivo col comando dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida anche se riportassi la motivazioni della sentenza di cui sopra hai dato il link, credo che cmq farebbe scattare la violazione del'art 180 comma 8. seguirebbe un verbale a cui poi dovrei fare ricorso.


                      boh..vedro :--!
                      di fatto la raccomandata sembra essere stata consegnata proprio il 30 gennaio.

                      quindi il discorso ricorso riportante come argomentazione la mancata notifica entro i 150 gg cade...

                      a questo punto devo decidere solo se portarlo avanti opponendo come argomentazione la mancata verifica e taratura dell'autovelox da parte di un idoneo centro di misure accreditato per tali misurazioni.

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                      • #31
                        Bene. Ora hai maggiori elementi per fare le tue valutazioni e decidere di conseguenza.

                        Sappi, comunque, che le conseguenze del mancato accoglimento dell'eventuale ricorso (sicuramente fondato se ben proposto), a prescindere dalla già trattata questione della decurtazione dei punti della patente, sono le seguenti:
                        1) in caso di ricorso amministrativo (o prefettizio) scatta l'ingiunzione a pagare, ex 1° comma dell'art. 204 c.d.s., " una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale". Ciò significa che nel tuo caso l'ingiunzione si tradurrebbe nella richiesta di pagamento di una somma non inferiore a circa euro 300. L'ingiunzione del Prefetto è tuttavia impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace;
                        2) in caso di ricorso giudiziario, ai sensi del settimo comma dell'art. 204 bis c.d.s., "il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata". In tal caso, quindi, si può anche essere condannati a pagare esattamente la somma indicata in verbale.
                        Resta, tuttavia, da tener presente la sopportazione del regime delle spese legali.

                        In base a recenti modifiche procedurali, la sentenza del Giudice di Pace è appellabile dinanzi al Tribunale, la cui decisione è a sua volta ricorribile, per motivi di legittimità, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

                        A questo punto, ritengo, che non sia più necessario che io intervenga ulteriormente su un argomento, sicuramente di interesse generale, nello specifico occasionato dalla espressa sollecitazione di un utente (Snoky) che, per quanto ho potuto notare leggendo abitualmente il Forum di questa Community, è spesso intervenuto per offrire il proprio contributo ai problemi degli altri utenti. Comportamento che io apprezzo molto in ogni forma di relazione sociale.

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